Luca Gos

Avvocato in Udine

Whatsapp, le chat usate come prove
Qual'è la rilevanza probatoria delle conversazioni sulla famosa app di messaggistica?

Chiunque di noi magari dopo un’accesa discussione telefonica ha pensato di tenere la chat delle conversazioni whatsapp come fonte di prova per un’eventuale giudizio. Ma qual’è il valore probatorio di tali conversazioni?

Con la sentenza numero 49016/2017 la Corte di cassazione ha dato una risposta: per l’utilizzabilità della chat è indispensabile l’acquisizione del supporto telematico o figurativo.

La registrazione di tali conversazioni, operata da uno degli interlocutori, costituisce una forma di memorizzazione di un fatto storico, della quale si può certamente disporre legittimamente ai fini probatori, trattandosi di una prova documentale,  l’utilizzabilità della stessa è, tuttavia, condizionata dall’acquisizione del supporto – telematico o figurativo contenente la menzionata registrazione, svolgendo la relativa trascrizione una funzione meramente riproduttiva del contenuto della principale prova documentale. Solo in tal modo (e quindi esaminando direttamente il supporto) è infatti possibile controllare l’affidabilità della prova, ovverosia la paternità delle registrazioni e l’attendibilità di quanto esse documentano.

Tali principi sono stati espressi dalla Suprema Corte nell’ambito del processo penale, ma certamente sono valevoli anche in ambito civilistico, anche se in questo settore del diritto la prova è meno rigorosa

Approvato il Decreto fiscale 2018, stop a tariffe telefoniche a 28 gg

Numerose le novità apportate dal D.L fiscale convertito, senza modifiche, in legge in data 30.11.2017, tra cui vanno segnalate:

Stop bollette a 28 giorni 

La fatturazione per abbonamenti telefonici, tv e internet diventa obbligatoriamente mensile, con l’esclusione di promozioni non rinnovabili o inferiori al mese (come per esempio quelle estive o di durata limitata (2 o 3 settimane)). Gli operatori avranno 4 mesi per adeguarsi e se non lo faranno dovranno rimborsare i clienti con 50 euro.

Equo compenso per tutti i professionisti 
In particolare, viene esteso a tutti i professionisti, anche se non appartenenti ad un ordine, il riconoscimento economico “proporzionato” al lavoro svolto da parte dei clienti forti (come assicurazioni e banche).

Sconti studenti universitari
Viene estesa la platea degli universitari fuorisede che avranno diritto allo sconto sugli affitti,  più in particolare la detrazione d’imposta per canoni di locazione, prevista per gli studenti universitari fuori sede, viene estesa all’ipotesi in cui l’università sia ubicata in un comune distante da quello di residenza  50 km e gli studenti fuori sede siano residenti in zone montane o disagiate.

Cannabis medica
Autorizzata la spesa di 1,6 milioni di euro da destinare allo stabilimento farmaceutico militare di Firenze, al fine di assicurare la produzione della cannabis a uso medico, che potrà essere acquistata presso le farmacie.

Estesa la rottamazione 
Viene estesa poi la rottamazione, che vale per tutte le cartelle degli ultimi 17 anni, dal 2000 a settembre 2017. Inclusi anche i contribuenti esclusi dalla prima edizione perché non in regola. Ben 17 anni di imposte, multe e tasse locali non pagate che potranno ora essere sanati beneficiando dello sconto di sanzioni e interessi.

Detraibilità degli alimenti a fini medici speciali
Alcuni dei cibi speciali, necessari ai malati oncologici o con problemi di insufficienza renale (ecc.), daranno diritto ad una detrazione fiscale del 19% per il 2017 e per il 2018.

Reato di stalking,  non potrà più essere estinto soltanto pagando una pena pecuniaria.

Stretta sulle “svapo”
Stop alla vendita online delle sigarette elettroniche online. Le e-cig potranno essere vendute soltanto nelle tabaccherie e nelle rivendite autorizzate.

Scuola: under14 usciranno da soli
Gli studenti under 14 potranno uscire da scuola da soli, purché i genitori abbiano dato l’autorizzazione scritta.

Sprechi alimentari, una legge per evitarli

Forse in pochi lo sanno ma il 14 settembre 2016 è entrata in vigore la norma contro gli sprechi di prodotti alimentari e farmaceutici. Scopo della disposizione è favorire il recupero e la donazione di prodotti alimentari e farmaceutici per fini di solidarietà sociale. In altri termini “stop” ai cassonetti pieni di pane di giornata ma invenduto.

Prima dell’entrata in vigore della legge, infatti, si ‘salvavano’ per lo più prodotti a lunga conservazioni più facili da recuperare con una vita più lunga a disposizione, ora invece si recuperano quelli cotti altamente deperibili ma anche tanta ortofrutta.

Gli operatori del settore alimentare possono, infatti, cedere gratuitamente le eccedenze alimentari a soggetti donatari (enti pubblici e enti privati che perseguono finalità civiche e solidaristiche senza scopo di lucro ), i quali devono destinarle, anch’essi gratuitamente, in via prioritaria a favore di persone indigenti, se si tratta di prodotti idonei al consumo umano; altrimenti al sostegno vitale di animali.

A titolo esemplificativo i prodotti agricoli e agro-alimentari che si possono considerare “eccedenze alimentari (e che devono comunque possedere i necessari requisiti di igiene e sicurezza)sono:

-prodotti invenduti o non somministrati per carenza di domanda;
-ritirati dalla vendita perché non conformi ai requisiti aziendali di vendita;
-rimanenze di attività promozionali;
-prodotti prossimi alla data di scadenza;
-rimanenze di prove di immissione in commercio di nuovi prodotti;
-prodotti invenduti perché danneggiati da eventi meteorologici a causa di errori nella programmazione della produzione;
-prodotti non idonei alla commercializzazione per difetti di imballaggio secondario che non pregiudicano le condizioni di conservazione.

La cessione riguarda anche i prodotti finiti della panificazione e i derivati degli impasti di farina prodotti negli impianti di panificazione che non sono stati venduti o somministrati entro le ventiquattro ore successive alla produzione.

Sono infine previsti benefici fiscali per chi cede a titolo gratuito prodotti alimentari a persone indigenti.

 

Gratuito Patrocinio, il legale lo pago lo Stato
Come funziona l'istituto del gratuito patrocinio?

Che cos’è il patrocinio a spese dello Stato?

É un istituto giuridico disciplinato dal DPR 115/2002 che consente a chi è privo di un reddito minimo (oggi pari ad euro 11.528,41) ad essere difeso gratuitamente, e quindi a farsi assistere e rappresentare in giudizio da un avvocato senza dover pagare le spese di difesa e le altre spese processuali poiché queste vengono pagate dallo stato o esentate con la prenotazione a debito.

Il Patrocinio a spese dello Stato è consentito per la sola difesa processuale e non può mai essere autorizzato per l’assistenza extragiudiziale (ad esempio, non può essere concesso per consulenza ed attività del legale prima del giudizio).

In quali giudizi è ammesso?

Il patrocinio a spese dello stato è ammesso nel processo penale, nel processo civile, nel processo amministrativo, nel processo contabile, nel processo tributario e di volontaria giurisdizione (anche nei processi per separazione e divorzio).

É altresì ammesso nel procedimento di esecuzione, nei processi di revisione, revocazione, opposizione di terzo, nei processi di applicazione delle misure di sicurezza o di prevenzione, in cui sia prevista l’assistenza del difensore o del consulente tecnico.

L’ammissione al patrocinio a spese dello Stato vale per ogni grado e per ogni fase e stato del processo ma anche per tutti quei processi, derivati ed incidentali, comunque connessi a quella per cui vi è stata l’ammissione al beneficio del patrocinio.

 

Condizioni soggettive – Chi ne ha diritto?

Tutti, cittadini italiani e non, possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato quando si trovano nelle seguenti condizioni:

·         Nel processo penale: i cittadini italiani, i cittadini comunitari, gli stranieri e gli apolidi residenti nello Stato che ricoprano la veste di indagato, imputato, condannato, responsabile civile o civilmente obbligato per l’ammenda, offeso dal reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile. Può quindi chiedere l’ammissione al beneficio anche la vittima di un reato.

·         Nel processo civile:

1.    i cittadini italiani e degli altri Stati appartenenti all’Unione Europea;

2.    gli stranieri, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del verificarsi del fatto oggetto del processo da instaurare;

3.    il cittadino di Stati non appartenenti all’Unione europea (extracomunitario) che intende impugnare il provvedimento di espulsione o decisioni in ordine alla domanda di asilo, protezione o revoca dello status di rifugiato (art. 16 d.lgs. 28 gennaio 2008 n. 25);

4.    gli apolidi (ovvero chi non abbia alcuna cittadinanza);

5.    gli enti o associazioni che non perseguano fini di lucro e non esercitino attività economica.

·         Nella fase precontenziosa civile:

1.    per l’attività di consulenza al fine di giungere ad una soluzione non giudiziale delle controversie transfrontaliere in materia civile e commerciale, ovvero delle controversie in cui la parte richiedente l’ammissione al patrocinio è domiciliata o soggiorna regolarmente in uno Stato dell’unione Europea diverso da quello in cui si svolgerebbe il processo o la sentenza dovesse essere eseguita (ad esclusione della Danimarca).

      Limiti reddituali

L’ammissione è riservata a chi è considerato non abbiente al momento della presentazione della domanda, e qualora tale condizione permanga per tutta la durata del processo. Se l’interessato vive solo, la somma dei suoi redditi non deve superare 11.528,41 euro (il limite di reddito viene aggiornato ogni due anni). Si considerano tutti i redditi imponibili ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) percepiti nell’ultimo anno, come lo stipendio da lavoro dipendente, la pensione, il reddito da lavoro autonomo, ecc. Si tiene conto, inoltre, dei redditi esenti dall’Irpef (es.: pensione di guerra, indennità d’accompagnamento, ecc.), o assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva, nonché delle somme ricevute dal richiedente a titolo di liberalità (gratuitamente) ma con carattere continuativo da familiari non conviventi e da terzi. Se l’interessato vive con la famiglia, i suoi redditi si sommano a quelli del coniuge e degli altri familiari conviventi. Deve essere sommato anche il reddito dei conviventi non parenti (ad es. convivente more uxorio). Al contrario, si considera solo il reddito personale dell’interessato quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi (ad es. non si terrà conto del reddito del coniuge nel caso di separazione e/o divorzio oltre che nei procedimenti inerenti i figli). Nel giudizio penale il limite di reddito è aumentato di 1.032,91 euro per ogni familiare convivente.

Domanda di ammissione

Chi può sottoscrivere la domanda?

Esclusivamente e personalmente l’interessato, a pena di inammissibilità e la firma deve essere autenticata dal difensore o dal funzionario che riceve la domanda. Non è ammessa la richiesta in forma orale, nemmeno in udienza.

     Chi può presentare la domanda?

L’interessato, o il difensore, anche con raccomandata postale.

Non vi sono impedimenti all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato anche a favore di di colui che, avendone i requisiti di legge, presenti la propria domanda in assenza di un avvocato già individuato.

    Quando si presenta la domanda?

La domanda deve sempre essere presentata a procedimento in corso e gli effetti decorrono dalla presentazione: non è infatti consentito chiedere il beneficio dopo la conclusione del processo e l’ammissione vale dal momento della delibera senza retroagire per la precedente attività processuale.

    A chi si presenta la domanda?

La domanda di ammissione al patrocinio a spese dello stato va depositata:

·         nei giudizi penali:
o direttamente dalla parte in udienza o presso l’Ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo,

·         nel giudizio civile:
presso la Segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, competente rispetto al:

1.    luogo dove ha sede il Magistrato davanti al quale è in corso il processo;

2.    luogo dove ha sede il Magistrato competente a conoscere del merito, se il processo non è ancora in corso;

3.    luogo dove ha sede il Giudice che ha emesso il provvedimento impugnato per i ricorsi in Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei Conti;

·         nel giudizio amministrativo:
la domanda va presentata al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.)

 

Scelta del difensore

Come si sceglie il difensore?

1.    La scelta dell’avvocato resta sempre al soggetto ammesso al patrocinio (il Tuo avvocato lo scegli Tu), ma si può nominare un solo difensore. L’art. 80 D.P.R. 115/2002, sostituito dall’art. 1, L. 24.02.2005, n. 25 stabilisce ora che chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell’ordine del distretto di Corte di Appello nel quale ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo.

2.    Se si procede avanti la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, o la Corte dei conti, gli elenchi sono quelli istituiti presso i consigli dell’ordine del distretto di Corte di Appello del luogo dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

3.    Colui che è ammesso al patrocinio può nominare un difensore di sua scelta iscritto negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato optando anche fra i professionisti fuori dal distretto di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 80 (qualora si scelga un avvocato al di fuori del Distretto di Corte di Appello competente, il costo delle trasferte non sarà sostenuto dal Patrocinio a Spese dello Stato).

Il difensore nominato con il beneficio potrà avere un sostituto processuale anche non iscritto all’albo speciale degli avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato.

Spese

       Cosa si deve pagare?

Niente. Tutte le spese vengono pagate dallo Stato, o sono prenotate a debito, e non si deve pagare l’avvocato o il consulente tecnico.

L’avvocato e i consulenti che chiedono l’anticipazione dei compensi incorrono in grave sanzione disciplinare.

Restano a carico del richiedente le attività professionali erogatigli al di fuori del patrocinio a spese dello Stato (ad es. le consulenze e l’attività stragiudiziale estranea alla causa per cui vi ammissione al beneficio).

http://www.avvocati.ud.it/wp-content/uploads/2015/10/richiesta_patrocinio_spese_stato_20150205.pdf

 

Cambio cognome, aggiunta di quello materno

Lo strumento a disposizione di coloro che intendano aggiungere il cognome materno è il procedimento descritto nel DPR 3 NOVEMBRE 2000, n. 396, così come è stato modificato dal DPR 24/02/2012 , cioè la procedura prevista per il cambio cognome.

Il DPR consente di rivolgersi alla Prefettura, per cambiare il cognome indicando motivi significativi e rilevanti anche di ordine affettivo (e, quindi per esempio, modificarlo con l’aggiunta del cognome materno). “Chiunque vuole cambiare il nome o aggiungere al proprio un altro nome ovvero vuole cambiare il cognome, anche perché ridicolo o vergognoso o perché rivela l’origine naturale o aggiungere al proprio un altro cognome, deve farne domanda al prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione è situato l’ufficio dello stato civile dove si trova l’atto di nascita al quale la richiesta si riferisce. Nella domanda l’istante deve esporre le ragioni a fondamento della richiesta.

Una volta depositata la richiesta, verrà avviata un’istruttoria e il Prefetto emetterà un decreto di autorizzazione alla pubblicazione della richiesta di cambio cognome nell’albo pretorio del comune. Il decreto può stabilire che il richiedente notifichi anche a determinate persone il sunto della domanda pubblicato all’albo pretorio del comune di nascita e di residenza per consentire a chi ne abbia interesse di fare eventuale opposizione. Passati 30 giorni dall’affissione nell’albo pretorio o dall’ultima notificazione, senza che nessuno degli interessati abbia fatto opposizione, verificata la regolarità delle affissioni e la sussistenza di apprezzabili motivazioni, il Prefetto, se di parere favorevole, concederà, con decreto, il cambiamento di cognome richiesto.

Dopo l’importante sentenza della Consulta del novembre scorso che ha dichiarato incostituzionale la norma che prevede l’automatica attribuzione del cognome paterno al figlio legittimo, in presenza di una diversa volontà dei genitori, non vi dovrebbero essere motivi ostativi alla richiesta di aggiunta del cognome della madre, domanda, comunque, che già prima dell’intervento della Corte Costituzionale veniva solitamente accolta.

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