Luca Gos

Avvocato in Udine

Le convivenze di fatto, tra vecchi e nuovi diritti

La Legge n. 76/2016, o Legge Cirinnà, oltre a creare l’istituto delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, ha disciplinato le convivenze di fatto e introdotto il contratto di convivenza.

Per «conviventi di fatto»  si intendono due  persone  maggiorenni  unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di  reciproca  assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinita’ o adozione, da matrimonio o da un’unione civile.

Ma quali sono i diritti e i doveri delle coppie di conviventi secondo la nuova normativa?

In via preliminare, è importante ricordare che i diritti e gli obblighi previsti dalla Legge Cirinnà non sono subordinati in via esclusiva alla registrazione della convivenza della coppia all’anagrafe del Comune di residenza. La Legge è infatti applicabile anche per le convivenze di fatto non registrate formalmente secondo questo sistema. La registrazione anagrafica facilita invece la prova della convivenza (in dottrina, invero, si è discusso se tale dichiarazione abbia un’efficacia costitutiva o meramente probatoria della convivenza, ritenendo comunque più conforme allo spirito della legge questa seconda interpretazione), ed è necessaria solo in caso si voglia stipulare un contratto di convivenza.

Il contratto, serve a regolare con maggiore precisione le “modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune”, anche in caso di eventuale separazione. Possono firmare un contratto di convivenza cittadini maggiorenni che facciano parte di coppie sia eterosessuali (in alternativa al matrimonio) che omosessuali (in alternativa all’unione civile).

I nuovi diritti e doveri dei conviventi previsti dalla Legge

I conviventi così costituiti, abbiano essi stipulato un contratto di convivenza o meno, possono oggi godere dunque di una serie di diritti.

Il convivente può essere nominato tutore o amministratore di sostegno se il partner viene dichiarato inabilitato, e può visitare il partner in carcere o in ospedale prestando assistenza in caso di malattia e acquisendo voce in capitolo per quanto riguarda il trattamento terapeutico.

In caso di morte del convivente intestatario del contratto di locazione, il partner può subentrare nel contratto e rimanere nell’immobile; inoltre, se il convivente deceduto era proprietario della casa, il partner può continuare a vivere nella dimora per un periodo proporzionale alla durata della convivenza.

Cosa forse ancora più importante, al convivente spetta il risarcimento del danno, similmente a quanto previsto per marito e moglie, in caso di morte del partner per infortunio sul lavoro o altro fatto illecito. Il convivente di fatto che lavora all’interno dell’impresa del partner ha infine diritto a una partecipazione agli utili e agli incrementi dell’azienda. Non è invece attualmente concesso ai conviventi di stipulare il fondo patrimoniale.

Tra i doveri dei conviventi previsti dalla Legge Cirinnà è importante invece ricordare cosa succede in caso di separazione della coppia. Il giudice, su richiesta di uno degli ex conviventi, può infatti stabilire l’obbligo al versamento degli alimenti. Tale obbligo è però valido solo se l’ex partner versa in stato di bisogno. A differenza di quanto succede per le coppie sposate, non è invece possibile richiedere il “mantenimento”: gli alimenti sono relativi solo alla necessità di sopravvivenza dell’ex partner e sono quindi inferiori in importo al mantenimento. L’obbligo di versamento degli alimenti è inoltre a tempo determinato e viene fissato in misura proporzionale alla durata della convivenza.

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