Luca Gos

Avvocato in Udine

Condomino moroso, si può staccare acqua e riscaldamento?

La riforma del condominio, legge 11 dicembre 2012 n. 220, ha modificato, tra l’altro, il comma 3 dell’articolo 63 delle disposizioni di attuazione del Codice civile che prevedeva i casi in cui l’amministratore può sospendere i servizi ai condomini in mora con i pagamenti delle spese condominiali.

Il nuovo testo dispone ora che «in caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per un semestre, l’amministratore può sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato».

Nonostante la lettera della legge fosse chiara, la giurisprudenza (e anche la dottrina) si sono interrogati sulla necessità o meno di distinguere – a fronte dell’interesse meramente economico del Condominio – fra servizi “essenziali” e non essenziali in funzione della preminente tutela del diritto alla salute, costituzionalmente tutelato.

Sul punto e con specifico riferimento al servizio di riscaldamento ed acqua si sono sviluppati diversi orientamenti, quelli negativi alla sospensiva per i diritti primari costituzionalizzati (Trib.Brescia 29.9.2014; Trib. Milano 24.10.2013) e quelli positivi (Trib. Roma 27.6.2014; Trib. Alessandria 17.7.2015; Trib. Brescia 17.2.2014 e 21.5.2014).  L’orientamento favorevole rinviene il fumus boni juris nella morosità conclamata dai bilanci condominiali approvati, e il periculum in mora nel disinteresse dei condomini morosi al procedimento, arrivando ad autorizzare la sospensione del servizio solo nei confronti dei condomini rimasti contumaci. L’orientamento contrario , ritiene che la fornitura di acqua non sia servizio condominiale, ma fornito dell’Ente erogatore, e che i singoli condomini virtuosi potrebbero concludere contratti privati e superare così il problema della morosità.

Questa incertezza porta ad una disapplicazione della norma nel senso che nessun amministratore, in virtù delle possibili conseguenze penali, procederà ad un distacco diretto del servizio, ma sarà costretto a procedere con un ricorso ex articolo 700 Codice procedura civile, al fine di sentirsi autorizzare (forse) alla sospensione del singolo servizio.

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