Luca Gos

Avvocato in Udine

Rivoluzione nel diritto di famiglia: assegno divorzile solo se non economicamente autosufficiente

Cambio radicale sull’assegno di divorzio che fino a oggi, con 30 anni di indirizzo costante, era collegato nella sua entità al parametro del «tenore di vita matrimoniale», una pietra miliare che da oggi va in soffitta e lascia il posto a un «parametro di spettanza» basato sulla valutazione dell’indipendenza o dell’autosufficienza economica dell’ex coniuge che lo richiede. Il matrimonio, ha stabilito la Cassazione, non è più la «sistemazione definitiva»: sposarsi, scrive la Corte, è un «atto di libertà e autoresponsabilita’»

La Suprema Corte precisa che i tempi ormai sono cambiati e occorre «superare la concezione patrimonialistica del matrimonio inteso come `sistemazione definitiva´» perché è «ormai generalmente condiviso nel costume sociale il significato del matrimonio come atto di libertà e di autoresponsabilita’, nonché come luogo degli affetti e di effettiva comunione di vita, in quanto tale dissolubile». «Si deve quindi ritenere – afferma la Cassazione – che non sia configurabile un interesse giuridicamente rilevante o protetto dell’ex coniuge a conservare il tenore di vita matrimoniale»

D’ora in poi, a contare sarà, pertanto, il criterio dell’indipendenza o autosufficienza economica e non più il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. Quindi «se è accertato che [chi chiede l’assegno divorzile] è economicamente indipendente o effettivamente in grado di esserlo, non deve essergli riconosciuto tale diritto»

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