Luca Gos

Avvocato in Udine

Oggi scappo, abbandono del tetto coniugale

A quali conseguenze si va incontro in caso di abbandono del tetto coniugale? E’ una delle domande che più spesso si rivolgono ad un legale nelle ipotesi di crisi di coppia.

Prima di esaminare in quali casi è legittimo l’abbandono e quali sono le conseguenze, è opportuno dare una definizione all’espressione “abbandono del tetto coniugale”.

Con questa espressione si intende l’allontanamento di un coniuge con o senza figli dalla casa familiare, interrompendo, così, la coabitazione matrimoniale.

E’ bene ricordare che tra gli obblighi che scaturiscono dal vincolo matrimoniale il nostro legislatore prevede quello della coabitazione. Quindi, la condotta del coniuge che si allontana dal tetto coniugale, senza una “giusta causa”, è sanzionata dal codice civile con il cosiddetto “addebito”. Esistono, però, dei casi in cui l’allontanamento viene considerato legittimo, ovvero in presenza di determinate situazioni:

– tutelarsi da condotte violente per la propria incolumità fisica e psichica;

– infedeltà;

– invadenza dei parenti;

– mancanza di intesa sessuale;

– comportamento dispotico del coniuge.

Il coniuge che abbandona il tetto coniugale deve dimostrare la sussistenza di una delle “giuste cause” elencate, tale da giustificare l’allontanamento. In altri termini, deve provare che l’allontanamento è conseguenza di una preesistente intollerabilità della convivenza e che proprio a causa di tale situazione di intollerabilità, ne è conseguito l’abbandono.

In mancanza, dunque, è sempre bene attendere la prima udienza davanti al presidente del tribunale che autorizza i coniugi a vivere separati.

Ma quali sono le conseguenze in sede civile e in sede penale dell’abbandono?. 

Sotto il profilo civile il coniuge che abbandona il tetto coniugale senza una “giusta causa” viola i doveri coniugali ex art. 143 c.c.esponendosi, così, al rischio di vedersi addebitare la separazione, con tutte le conseguenze del caso (si pensi alla perdita del diritto all’assegno di mantenimento).

Sotto il profilo penale la condotta dell’abbandono del tetto coniugale configurerebbe il reato di cui all’art. 570 c.p.così rubricato “ Violazione degli obblighi di assistenza familiare” che stabilisce “Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale o alla qualità di coniuge è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da € 103,00 a € 1.032,00”.

Sul punto la Suprema Corte – con sentenza n. 12310/2012 – ha stabilito che perché possa dirsi configurato il reato de quo è necessario che l’allontanamento “risulti ingiustificato e connotato da un effettivo disvalore etico e sociale”.

In altri termini, l’abbandono del tetto coniugale non può essere considerato reato qualora si verifichino fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale al punto da dare luogo ad uno stato di separazione di fatto e sempre che il coniuge non abbia fatto venire meno i mezzi di sussistenza ai figli

In ogni caso, non può essere impedito all’altro coniuge di vedere la prole sino a che non vi sia un provvedimento del giudice che decida sul punto e il coniuge che si allontana con i figli deve obbligatoriamente indicare indirizzo e recapito telefonico per risultare reperibile in caso di situazioni di urgenza.

E, ancora, è bene in tale situazione non far venire meno, di propria volontà, il sostegno materiale verso il coniuge e i figli.

Al riguardo è bene menzionare la sentenza n°11981/2013, con la quale i Giudici di Piazza Cavour hanno stabilito che: “se la madre decide di allontanarsi dal tetto coniugale portando con sè i figli, protraendo l’allontanamento nel tempo, in sede di separazione, non può chiedere l’assegnazione della casa coniugale. L’assegnazione della casa coniugale consegue, infatti, alla stabile dimora del figlio presso l’abitazione di uno dei genitori e, dunque, si può escludere nei casi in cui il minore venga allontanato, anche se poi vi faccia ritorno; è, dunque, necessario che ci sia un collegamento stabile con l’abitazione che rappresenta il domicilio del minore che vive con il genitore collocatario”.

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