Luca Gos

Avvocato in Udine

Chi risponde dei debiti sociali dopo l’estinzione della società?

Quali sono gli effetti della cancellazione di una società dal Registro delle Imprese? I rapporti obbligatori, di debito e di credito, si estinguono con la sua estinzione? Può, la società, essere considerata esente da responsabilità a seguito della cancellazione dal Registro delle Imprese? Che strumenti residuano a tutela dei creditori delle società cancellate dal Registro delle Imprese?

L’estinzione della società a seguito della cancellazione dal registro delle imprese non chiude le porte al recupero dei debiti (anche di quelli tributari)

Dal 1° gennaio 2004 la cancellazione delle società di capitali e di persone dal registro delle imprese può intervenire anche in pendenza di rapporti in essere (creditori o debitori) che non ne costituiscono quindi un ostacolo. È una differenza fondamentale rispetto alle regole precedenti in base alle quali l’estinzione poteva avvenire solo una volta esauriti tutti i rapporti giuridici esistenti. Prima, quindi, l’emersione di un debito della società cancellata aveva l’effetto di “ridare vita” al soggetto giuridico non più esistente.

Nel nuovo contesto, tuttavia, i rapporti passivi non vengono meno per effetto della cancellazione. Se così fosse, infatti, si lascerebbe libero il debitore di disporre del diritto altrui. È la posizione assunta dalle Sezioni unite della Cassazione (con trittico di sentenze gemelle del 22.02.2010 nn. 4060, 4061 e 4062) che sono tornate sul tema della cancellazione delle società chiarendo che l’estinzione dell’ente non può comportare anche l’estinzione dei diritti dei terzi. Secondo la Corte, questi ultimi, infatti, conservano le medesime garanzie che gli stessi avevano quando la società era in vita e che la cancellazione dà luogo a un fenomeno di tipo successorio. Con la cancellazione, quindi, la società si estingue sul piano giuridico con tutti gli effetti conseguenti e le obbligazioni societarie si trasferiscono ai soci con effetti differenti a seconda che il credito fosse vantato nei confronti di una società di capitali piuttosto che di una di persone.

Dunque, la cancellazione di una società, pur non determinando in via di principio alcuna compressione quantitativa delle garanzie patrimoniali su cui il creditore poteva fare affidamento anteriormente alla cancellazione, esclude la legittimità di un’azione promossa nei confronti di un soggetto non più esistente (la società cancellata).

La cancellazione determina, infatti, un fenomeno di tipo successorio. Ciò impone al creditore di promuovere l’azione nei confronti dei soci che, al pari degli eredi, si troveranno sia sotto il profilo sostanziale che sotto quello processuale nella posizione della società.

La responsabilità dei soci è derivata dalla responsabilità societaria. L’azione promossa nei loro confronti troverà legittimazione nella sola qualità soggettiva del destinatario. Pertanto il creditore che agisce non deve provare alcuna responsabilità soggettiva di quest’ultimo, poiché la rivendicazione riguarda un debito della società.

Le differenze tra le società

I soci, tuttavia, risponderanno del debito societario in misura diversa a seconda che si tratti di soci di società di capitali o di soci di società di persone.

I soci di una società di capitali (Srl, Spa) risponderanno del credito della società nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione;

I soci di una società di persone (Snc, Sas) rispondono illimitatamente (con il limite della responsabilità che riguarda i soci accomandanti) e ciò in ragione delle norme civilistiche che regolamentano tale forma di società.

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