Luca Gos

Avvocato in Udine

Omesso versamento assegno di mantenimento, quali rimedi?

In caso di separazione o divorzio l’ordinamento quali rimedi offre  al coniuge titolare dell’assegno di mantenimento in caso di inadempimento da parte del coniuge obbligato?

Il legislatore, in tali ipotesi, ha previsto conseguenze tanto sul piano del diritto civile quanto su quello della responsabilità penale e più in particolare con riferimento ai rimedi civilistici ha predisposto le seguenti tutele specifiche:

Ordine di pagamento diretto: in caso di inadempienza, gli aventi diritto al mantenimento ex art. 156, 6° comma, c.c., possono fare istanza al giudice affinché egli ordini a terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro all’obbligato (come, ad esempio, il datore di lavoro o l’Inps) che una parte di queste venga distratta agli aventi diritto. Relativamente al quantum, dottrina e giurisprudenza ritengono che la parte dei crediti vantati debba rispondere all’esigenza di evitare la privazione del sostentamento degli aventi diritto, ma è potere del giudice disporre anche il pagamento diretto della somma intera dovuta dal terzo, ove ciò realizzi l’assetto economico fissato con la separazione o il divorzio.

Sequestro: A fronte dell’inadempienza, altro rimedio a favore degli aventi diritto è il sequestro di parte dei beni dell’obbligato, previsto sia dall’art. 156 c.c. che dall’art. 8, ultimo comma, della legge sul divorzio (n. 898/1970). Si tratta di un provvedimento di natura non cautelare che, a differenza del sequestro conservativo, presuppone l’esistenza di un credito già dichiarato anche in via provvisoria e non richiede il periculum in mora;

Ritiro del passaporto: altro rimedio apprestato a favore degli aventi diritto è il ricorso al giudice tutelare affinchè lo stesso disponga il ritiro del passaporto al coniuge obbligato al mantenimento. Si tratta di uno strumento poco utilizzato nella pratica che tuttavia ha lo scopo, attraverso le diverse limitazioni derivanti dall’applicazione di tale misura, di indurre all’adempimento dell’obbligo.

Giova ricordare che in caso di divorzio, l’art  8  com. 3 della L 898/1970 prevede la possibilità per il coniuge titolare dell’assegno di mantenimento, dopo aver messo in mora il coniuge debitore, di rivolgersi direttamente al terzo tenuto a corrispondere periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato per farsi versare quanto di spettanza.

Conseguenze penali

L’inadempimento costituisce, altresì, reato, entro i limiti fissati dall’art. 570 c.p., modificato dal D. Lgs. n. 154/2013, che sanziona chiunque “si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale o alla qualità di coniuge” con la pena della reclusione fino a un anno o con la multa da euro 103 fino a 1.032, stabilendo l’applicabilità congiunta di dette pene a chi “fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa”.

Si tratta, pertanto, di un reato che si configura non già in presenza di una qualsiasi omissione di pagamento dell’assegno di mantenimento stabilito dal giudice ma quando tale omissione priva materialmente il coniuge o i figli dei mezzi di sussistenza, determinando una condizione di disagio tale da mettere in difficoltà gli aventi diritto in ordine alle primarie esigenze della vita.

La violazione degli obblighi di assistenza familiare, a seguito dell’estensione dell’ambito applicativo dell’art. 12-sexies della l. n. 898/1970 operato dall’art. 3 della l. n. 54/2006, ha portato la giurisprudenza a ritenere che il mancato pagamento dell’assegno di mantenimento in favore dei figli integri di per sé illecito penale (anche senza gli accertamenti ulteriori richiesti dall’art. 570 c.p.), mentre in merito alle conseguenze penali derivanti dall’omesso pagamento a favore del coniuge, è pacifico che, oltre alla verifica in ordine all’effettiva capacità dell’obbligato di adempiere all’obbligazione giudizialmente imposta (ad esempio, nel caso in cui lo stesso versi in stato di disoccupazione e abbia un’indennità insufficiente a provvedere al mantenimento), occorre accertare se l’omissione abbia fatto venire meno effettivamente i mezzi di sussistenza e se la violazione sia imputabile alla volontà dell’uomo e non all’oggettiva impossibilità.

La revisione dell’assegno

Di fronte all’impossibilità o alla grave difficoltà di far fronte al versamento dell’assegno di mantenimento, la legge conferisce al coniuge obbligato la possibilità di chiedere la modifica e/o la revisione del “quantum”.

Secondo il comma 7 dell’art. 156 c.c., qualora sopraggiungano giustificati motivi, il giudice, su istanza di parte, può infatti disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti adottati in ordine all’assegno di mantenimento.

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