Luca Gos

Avvocato in Udine

Controversie su luce e gas
Dal 2017 obbligatorio per operatori e clienti il tentativo di conciliazione per le controversie sulle forniture

A partire dal 2017 i clienti di energia elettrica e gas, domestici e non, inclusi i prosumer (cioè coloro che sono allo stesso tempo produttori e consumatori di energia elettrica) dovranno rivolgersi esclusivamente alla conciliazione per risolvere le controversie non risolte a livello di reclamo con  gli operatori. Tentativo di conciliazione che diventa condizione indispensabile per poi eventualmente procedere all’azione giudiziale, con il verbale di accordo che costituisce titolo esecutivo tra le parti. Il tentativo di conciliazione obbligatorio, che dovrà concludersi entro 90 giorni, si svolgerà a titolo gratuito per il cliente presso il Servizio Conciliazione dell’Autorità, ma in alternativa potrà essere svolto anche presso altri organismi, incluse le conciliazioni paritetiche delle Associazioni dei consumatori iscritte nell’elenco degli organismi ADR dell’Autorità o presso le Camere di commercio.

Si tratta delle novità introdotte con la delibera n. 209/2016 dell’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico che ha approvato il c.d. TICO (Testo Integrato Conciliazione) che istituisce, appunto, il tentativo obbligatorio di conciliazione per le controversie aventi ad oggetto i servizi di fornitura dell’energia elettrica e del gas.

Nel dettaglio, il cliente in caso di problemi con l’operatore dovrà sempre inviare il reclamo al fornitore e, in caso di risposta parziale o non soddisfacente,  entro il termine massimo di 1 anno dall’invio del reclamo stesso potrà attivare la procedura di conciliazione. Nel caso la risposta non arrivi la domanda di attivazione potrà avvenire dopo 50 giorni sempre dall’invio del reclamo. Lo svolgimento del primo incontro dovrà avvenire entro 30 giorni dalla domanda e non prima di 10 giorni dalla relativa comunicazione alle parti. Comunque si considererà come ‘tentativo di conciliazione’ il primo incontro davanti al conciliatore anche se si concludesse senza accordo o i casi di mancata comparizione della controparte, fermi restando gli eventuali procedimenti sanzionatori nei confronti dell’operatore inadempiente. Lo svolgimento del tentativo obbligatorio di conciliazione non potrà precludere la concessione dei provvedimenti giudiziali urgenti e cautelari da parte del giudice a favore dei clienti.

L’istanza introduttiva, non richiederà particolari formalità e, ad ulteriore valorizzazione della semplicità e della celerità della procedura, sarà possibile anche la presentazione della stessa per via telematica. L’utente, inoltre, non necessiterà dell’assistenza di un avvocato o di una associazione di categoria, che resta comunque una facoltà dell’istante.Una volta attivato, il procedimento proseguirà esclusivamente per il tramite di strumenti telematici nel rispetto dei principi di imparzialità, terzietà, riservatezza delle informazioni, competenza del conciliatore e garanzia del diritto di difesa.

Di seguito il link per accedere al servizio di conciliazione

http://www.conciliaonline.net/concilia/default.asp?idtema=87

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