Luca Gos

Avvocato in Udine

Regali tra fidanzati, e se il partner ne chiede la restituzione?

I regali che si scambiano i partner durante una relazione sentimentale che natura giuridica hanno? Sono donazioni (con obbligo del rispetto delle forme sue proprie) o liberalità d’uso? La questione assume particolare rilevanza quando i doni fatti sono opere d’arte di famosi artisti tra cui Klimt, Picasso, Klee, Man Ray.

Sul punto si è espressa la Suprema Corte (sentenza n. 18280/2016), pronunciandosi sui ricorsi di una coppia che si era ormai lasciata, avverso la decisione della corte d’appello che aveva sentenziato la restituzione, tra gli altri regali costosi ricevuti dalla fidanzata, soltanto di un dipinto di Picasso e di un brillante.

La Cassazione specifica che “una liberalità d’uso prevista dall’art. 770, secondo comma, cod. civ. (non costituente donazione in senso stretto e perciò non soggetta alla forma propria di questa), sussiste quando la elargizione si uniformi, anche sotto il profilo della proporzionalità alle condizioni economiche dell’autore dell’atto, agli usi e costumi propri di una determinata occasione, da vagliarsi anche alla stregua dei rapporti esistenti fra le parti e della loro posizione sociale”. Inoltre, aggiunge sempre la Suprema Corte “tali liberalità trovano fondamento negli usi invalsi a seguito dell’osservanza di un certo comportamento nel tempo, e dunque di regola in occasione di quelle festività, ricorrenze, occasioni celebrative che inducono comunemente a elargizioni, soprattutto in considerazioni dei legami esistenti tra le parti”.

Sulla base di tali presupposti, pertanto, gli Ermellini ritengono che i regali fatti in occasione della festa della donna e di San Valentino dovranno qualificarsi come liberalità d’uso, viceversa per il quadro di Picasso e il brillante dovrà ritenersi configurabile una vera e propria donazione in quanto il regalo non era di routine ma era un presente per ottenere il perdono a fronte di un comportamento incongruo oltre che per lo sforzo economico che il dono complessivo richiedeva.

Alla luce di quanto sopra il ricorso della donna è stato respinto e la stessa condannata alla restituzione dei due beni, in quanto la dazione del quadro di Picasso e del gioiello  non rispettava la forma dell’atto pubblico (richiesta per la donazione) e pertanto da considerarsi nulla.

Anche tutte le doglianze dell’uomo, fatta eccezione per quella relativa agli interessi sul controvalore del quadro, non possono essere accolte.

In particolare, la Cassazione afferma che non è vero, come sostiene il ricorrente, che la liberalità di cui all’art. 770 si riferisce solo alla consuetudine dei regali fatti in occasione di feste di “conio antico” come il Natale o il compleanno. Anche per San Valentino, così come per la Festa della Donna non sono concepibili solo mazzi di mimose, cioccolatini o inviti a cena, essendo ricorrenze ormai di indiscutibile rilevanza in Italia e in tutto il mondo occidentale. Tale assunto, inoltre, è smentito dall’insegnamento secondo il quale la portata economica delle elargizioni deve essere commisurata alla condizione dei soggetti, che nel caso di specie mantenevano un tenore di vita elevatissimo, disponendo di ingenti patrimoni

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