Luca Gos

Avvocato in Udine

Divieto di B&B in condominio, quando è opponibile all’acquirente?
Senza la trascrizione dell'originario regolamento di condominio nei registri immobiliari, non è opponibile al terzo acquirente il divieto di destinare le singole unità abitative a Bed and Breakfast

Con sentenza n. 2124/2016 la seconda sez. civile della Cassazione si è occupata dell’opponibilità ai terzi acquirenti dei limiti posti alla proprietà privata da parte del regolamento di condominio, enunciando il seguente principio di diritto: “La previsione contenuta in un regolamento condominiale convenzionale di limiti alla destinazione delle proprietà esclusive, incidendo non sull’estensione ma sull’esercizio del diritto di ciascun condomino, deve essere ricondotta alla categoria delle servitù atipiche, e non delle obligationes propter rem, non configurandosi in tal caso il presupposto dell’agere necesse nel soddisfacimento d’un corrispondente interesse creditorio. Pertanto, l’opponibilità ai terzi acquirenti di tali limiti, come l’apertura di un bed and breakfast, va regolata secondo le norme proprie della servitù, e dunque avendo riguardo alla trascrizione del relativo peso, indicando nella nota di trascrizione, ai sensi degli articoli 2659, primo comma, n. 2, e 2665 Cc, le specifiche clausole limitative, non essendo invece sufficiente il generico rinvio al regolamento condominiale”.

La Suprema Corte precisa, inoltre, che tutto quanto sopra specificato vale a meno che il terzo non prenda atto dei divieti esistenti sulla destinazione degli immobili nel contratto di trasferimento del bene (in tal caso non si pone neanche una questione di opponibilità in senso tecnico).

Pertanto potrà dirsi addio al divieto di bed and breakfast in condominio, così come di casefamiglia, affittacamere, pensioni o alberghi almeno quando l’originario regolamento di natura contrattuale non risulta trascritto nei registri immobiliari.

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