Luca Gos

Avvocato in Udine

Oneri condominiali, quale disciplina in caso di immobile in comproprietà?

Come noto l’art 1123 c.c. rubricato “Ripartizione delle spese” prevede che “le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio, per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno”.

Si tratta più precisamente di un obbligazione propter rem che grava su ogni condomino in proporzione al valore della sua proprietà individuale. Un tanto ha come conseguenza che la spesa si trasferisca con il trasferimento della proprietà individuale con conseguente solidarietà tra venditore e acquirente.

Ma cosa succede se una delle unità immobiliari che formano il condominio è in comproprietà tra più soggetti? Ogni comproprietario risponderà delle spese solo per la sua quota o per l’intero (salvo diritto di regresso)?

La giurisprudenza tanto di legittimità quanto di merito afferma che “i comproprietari di un’unità immobiliare sita in condominio sono tenuti in solido nei confronti del condominio medesimo al pagamento degli oneri condominiali”.

Sul punto, di recente, il Tribunale di Roma così si è espresso: “i contitolari di un appartamento sito in un edificio condominiale non possono essere considerati quali condomini singoli, ma nel loro insieme, con la conseguenza che non è consentita, riguardo alle spese condominiali, un’ulteriore divisione e che, pertanto tutti sono debitori solidali verso il condominio”.

Pertanto l’amministratore di condominio potrà agire per l’intero nei confronti di uno dei comproprietari, salvo il diritto di regresso di quest’ultimo nei confronti degli altri condebitori.

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