Luca Gos

Avvocato in Udine

DIVORZIO – REGOLAMENTAZIONE RAPPORTI ECONOMICI – ASSEGNO DIVORZILE IN UN’UNICA SOLUZIONE – PENSIONE DI REVERSIBILITÀ’

L’art 5 com. 8 della legge 898/78 prevede espressamente la possibilità che su accordo degli ex coniugi la corresponsione dell’assegno divorzile possa avvenire in un’unica soluzione.

In tali ipotesi, il coniuge beneficiario dell’assegno potrà chiedere all’INPS la pensione di reversibilità dopo la morte dell’ex coniuge?

La Suprema Corte con la sentenza n. 9054/2016 Sez. Lavoro risponde negativamente affermando che l’ex moglie che accetta di ricevere l’assegno divorzile in un’unica soluzione rinuncia così all’eventuale pensione di reversibilità del marito (o di una quota nel caso in cui l’uomo si risposi) all’atto della cessazione degli effetti civili del matrimonio. E ciò perché deve ritenersi che la regolazione una tantum consentita dall’articolo 5, comma 8, della legge 898/70 estingua la sopravvivenza in capo al beneficiario di qualsiasi ulteriore diritto di contenuto patrimoniale nei confronti dell’altro coniuge.
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Nel caso di specie, in sede di divorzio la signora aveva ottenuto il diritto di abitare nella casa di proprietà del marito, oltre che il comodato sui mobili, rinunciando all’assegno di mantenimento già previsto in sede di separazione. Gli Ermellini precisano che quando le pretese economiche dell’ex sono soddisfatte in un’unica soluzione, e approvate dalla sentenza che scioglie il matrimonio, non si può riconoscergli anche la pensione di reversibilità del de cuius: altrimenti il beneficiario verrebbe a trovarsi in una condizione migliore rispetto a quella di cui godeva quando l’ex coniuge era in vita, dal momento che all’epoca non percepiva l’assegno periodico; quest’ultimo, parametrato nel tempo con forme di adeguamento automatico, è dunque l’unico titolo che dà diritto alla pensione del de cuius.

Va precisato che la soluzione prospettata dalla sentenza in oggetto si pone in contrasto con pronunce precedenti in quanto in materia c’è contrasto fra i giudici di legittimità.

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