Luca Gos

Avvocato in Udine

Eredità giacente – Curatore – Inventario – Termine

In collaborazione con la dott.ssa Chiara Russo

La successione mortis causa identifica il fenomeno in base al quale un soggetto subentra nella posizione giuridica di un altro soggetto a causa della morte di quest’ultimo (de cuius hereditate agitur).

Ai sensi dell’art. 456 c.c. la successione ereditaria si apre al momento della morte del de cuius e nel luogo del suo ultimo domicilio.

Aperta la successione, si procede all’individuazione  di colui che è chiamato all’eredità (c.d. vocazione ereditaria) il quale acquista la qualità di erede solo in seguito ad accettazione espressa o tacita, da farsi entro il termine ordinario di dieci anni dall’apertura della successione.

Che cosa accade nel periodo tra la chiamata all’eredità e l’accettazione, quando vi è l’esigenza di provvedere ad atti di gestione del patrimonio ereditario, ma nessun chiamato, non in possesso dei beni ereditari o irreperibile, ha ancora accettato?

In tali ipotesi si parla di “giacenza” dell’eredità, fenomeno disciplinato dagli artt. 528 ss. c.c.

Su istanza dell’interessato (solitamente dei creditori ereditari) il Tribunale competente, cioè quello del luogo ove si è aperta la successione, nomina un curatore, il quale  provvede all’amministrazione e alla conservazione del patrimonio ereditario nell’interesse dei chiamati e dei creditori ereditari con l’obbligo di redigere l’inventario dei beni di proprietà del de cuius.

Le operazioni di redazione dell’inventario da parte del curatore non trovano fondamento normativo nel capo dedicato all’eredità giacente, ma, in forza del rinvio operato dall’art. 531 c.c., in quello relativo a inventario, amministrazione e rendimento di conti da parte dell’erede con beneficio d’inventario.

Per quanto qui interessa ci si chiede se, in forza del rinvio di cui all’art. 531 c.c., anche al curatore dell’eredità giacente si applica l’art. 485 c.c., che impone il termine ordinatorio di 3 mesi per la redazione dell’inventario.

Spesso nella prassi sorge qualche incertezza.

Alcuni ritengono che il rinvio posto dall’art. 531 c.c. non si estende anche all’art. 485 poiché incompatibile, ritenendo, pertanto, che il curatore non sia assoggettato ad alcun termine per la redazione dell’inventario; mentre altri ritengono che tale norma sia applicabile e di conseguenza il curatore deve provvedere a completare l’inventario entro il termine di 3 mesi, che, essendo ordinatorio, è prorogabile.

Il secondo orientamento, secondo cui  l’art. 485 c.c. è compatibile con l’ufficio della curatela, sembra più convincente per diversi motivi: (i) il curatore entra nel possesso dei beni ereditari, essendo un amministratore del patrimonio del de cuius con funzioni conservative e, in determinati casi, dispositive; (ii) obbligo principale del curatore è la redazione dell’inventario, che, essendo atto di natura cautelare, è il mezzo per un oggettivo controllo del patrimonio ereditario; (iii) la previsione di un termine risponde ai doveri di economicità, speditezza e tutela degli interessi dei chiamati e dei creditori ereditari: se non si applicasse il termine ordinatorio trimestrale, si ammetterebbe che il curatore possa redigere l’inventario senza alcun vincolo temporale e, quindi, anche dopo parecchi anni!

Conclusivamente sembra doversi ammettere che il curatore abbia l’obbligo di redigere l’inventario entro il termine di tre mesi dal giuramento davanti al giudice tutelare ovvero, entro lo stesso termine (essendo il termine ordinatorio) avrà l’obbligo di presentare al giudice tutelare istanza di proroga per la redazione dell’inventario.

Chiarita la disciplina applicabile, rimangono ancora incerte le conseguenze a cui il curatore va incontro se non rispetta il termine trimestrale per la redazione dell’inventario o per la presentazione della proroga.

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