Luca Gos

Avvocato in Udine

Limiti di Velocità – Art. 142 CdS – Violazione – Stato di Necessità – Art. 54 c.p. – Esenzione da Responsabilità

L’art 142 DLgs 285/1992 cosiddetto Codice della Strada nei primi commi disciplina i limiti di velocità a seconda del tipo di strada (autostrada, extraurbane principali ecc) dal comma 7 in poi, invece, detta le sanzioni nell’ipotesi di violazione dei limiti sopra citati.

Ma vi sono delle ipotesi rispetto alle quali il superamento dei limiti risulta scriminato e quindi lecito?

Ebbene il Giudice di Pace di Palermo, con una recente sentenza, ha risposto positivamente rifacendosi all’istituto dello stato di necessità ex art 54 c.p.
Più precisamente l’art. 54 c.p. prescrive che “Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo”.
Come noto si tratta di una causa di giustificazione o esimente che esclude l’illecita della condotta.
Tale istituto trova applicazione nel caso di specie attraverso l’art 4 L. 689/81 che disciplina, tra le tante, le sanzioni amministrative.

Il giudice palermitano preliminarmente prende in considerazione gli elementi costitutivi della speciale causa di esenzione da responsabilità, specificando come lo stato di necessità si configuri ogni volta che ricorrono i presupposti del pericolo attuale e del danno alla persona: l’azione illecita deve risultare commessa per evitare un pericolo che abbia il carattere dell’attualità e che dunque deve essere individuato e circoscritto nel suo contenuto al momento in cui il fatto viene compiuto.
E’ necessario, quindi, che via sia la ragionevole minaccia di una causa imminente e prossima del danno.
Inoltre, ai fini dell’applicazione della causa di giustificazione, occorre un preciso e indefettibile collegamento causale fra la necessità di sacrificare un interesse protetto e l’obbiettivo di evitare il pericolo specifico, soltanto così l’agente non risponderà dell’azione illecita.

Pertanto, ricorrendo tutti questi presupposti l’autorità giudiziaria potrà annullare la sanzione amministrativa.

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