Luca Gos

Avvocato in Udine

SOSTA SULLE STRISCE BLU – MANCATA ESPOSIZIONE DEL TITOLO DI PAGAMENTO – VERBALE DI ACCERTAMENTO INFRAZIONE – RILEVANZA URBANISTICA DELL’AREA – ONERE DELLA PROVA

Va annullata la multa per sosta in zona a pagamento senza l’esposizione del relativo titolo se il Comune non fornisce la prova che la zona interessata possa in qualche modo rientrare in quelle individuate come di particolare valore storico o di particolare pregio ambientale e se nelle immediate vicinanze
non ha provveduto a istituire un’adeguata area destinata a parcheggio senza custodia o senza dispositivi di controllo della durata di sosta.

Sul punto si è così espressa la sesta sezione civile della Cassazione con la sentenza 8280 del 27 aprile 2016.
La Suprema corte ha accolto il ricorso di un avvocato romano teso a contestare il verbale elevatogli ai sensi dell’articolo 157/6 Cds per «sosta senza esporre titolo di pagamento».
In suo supporto il legale ha citato anche una sentenza del Tar del Lazio che annullava una delibera comunale che istituiva le strisce blu «riconoscendo espressamente la loro illegittimità per violazione e falsa applicazione dell’articolo 7, commi 7, 8, 9 Cds, per eccesso di potere per difetto di istruttoria e per carenza di motivazione, dal momento che tale delibera non specifica le ragioni per le quali, praticamente tutta la città di Roma, debba essere considerata “di particolare rilevanza urbanistica”, tanto da giustificare l’istituzione di parcheggi a pagamento».
Tra le doglianze anche quella che le aree di parcheggio a pagamento sono sempre ubicate all’interno della carreggiata determinando un notevole restringimento della stessa.
Nel caso in esame il Comune non ha fornito l’onere della prova e nella sentenza impugnata il tribunale non ha tenuto conto della pronuncia del Tar. Il ricorso è da accogliere e la multa da annullare.

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