Luca Gos

Avvocato in Udine

Locazioni ad uso abitativo, le novità

Con Decreto del Min. Infrastrutture e Trasporti del 16 gennaio 2017 dopo 18 anni dalla loro introduzione vengono rinnovate alcune regole per i contratti di locazione.

Il D.M. contiene i criteri generali per la realizzazione degli accordi da definire in sede locale per la stipula dei contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, nonche’ dei contratti di locazione transitori e dei contratti di locazione per studenti universitari.

Una delle principali novità riguarda il fatto che rispetto al passato è stata introdotta la possibilità di siglare contratti a canone concordato anche al di fuori del Comuni ad alta densità abitativa. Inoltre, come in passato, al D.M sono allegati i tipi di contratti (fac simili http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/03/15/17A01858/sg) che diventano obbligatori nel momento in cui a livello locale vengono adottati gli accordi per definire le fasce di oscillazione dei canoni di locazione.

In caso di inesistenza di accordo a livello locale, i valori di riferimento sono quelli definiti dalle condizioni previste dal decreto ministeriale di cui all’art. 4, comma 3, della richiamata legge n. 431 del 1998.

Viene, inoltre, stabilito che le parti, per stabilire il canone effettivo, potranno farsi assistere dalle rispettive organizzazioni. I contratti in cui le parti non si fanno assistere, invece, dovranno essere sottoposti all’attestazione di conformità da parte di almeno una delle organizzazioni firmatarie dell’accordo, secondo modalità che sarà lo stesso accordo a dover individuare (verosimilmente, potrà essere richiesto anche un corrispettivo per l’attività prestata).

Per quanto riguarda la Città di Udine il 25 settembre 2017 è stato sottoscritto l’Accordo Territoriale  tra le associazioni che rappresentano gli interessi di proprietari immobiliari e inquilini http://www.comune.udine.gov.it/files/tematiche/edilizia-territorio/locazioni-accordi/nuovo-accordo-territoriale-udine-settembre-2017.pdf.pdf

Infine viene chiarito che rispetto ad un immobile sarà possibile stipulare più contratti di locazione per singole porzioni dello stesso.

Condomino moroso, si può staccare acqua e riscaldamento?

La riforma del condominio, legge 11 dicembre 2012 n. 220, ha modificato, tra l’altro, il comma 3 dell’articolo 63 delle disposizioni di attuazione del Codice civile che prevedeva i casi in cui l’amministratore può sospendere i servizi ai condomini in mora con i pagamenti delle spese condominiali.

Il nuovo testo dispone ora che «in caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per un semestre, l’amministratore può sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato».

Nonostante la lettera della legge fosse chiara, la giurisprudenza (e anche la dottrina) si sono interrogati sulla necessità o meno di distinguere – a fronte dell’interesse meramente economico del Condominio – fra servizi “essenziali” e non essenziali in funzione della preminente tutela del diritto alla salute, costituzionalmente tutelato.

Sul punto e con specifico riferimento al servizio di riscaldamento ed acqua si sono sviluppati diversi orientamenti, quelli negativi alla sospensiva per i diritti primari costituzionalizzati (Trib.Brescia 29.9.2014; Trib. Milano 24.10.2013) e quelli positivi (Trib. Roma 27.6.2014; Trib. Alessandria 17.7.2015; Trib. Brescia 17.2.2014 e 21.5.2014).  L’orientamento favorevole rinviene il fumus boni juris nella morosità conclamata dai bilanci condominiali approvati, e il periculum in mora nel disinteresse dei condomini morosi al procedimento, arrivando ad autorizzare la sospensione del servizio solo nei confronti dei condomini rimasti contumaci. L’orientamento contrario , ritiene che la fornitura di acqua non sia servizio condominiale, ma fornito dell’Ente erogatore, e che i singoli condomini virtuosi potrebbero concludere contratti privati e superare così il problema della morosità.

Questa incertezza porta ad una disapplicazione della norma nel senso che nessun amministratore, in virtù delle possibili conseguenze penali, procederà ad un distacco diretto del servizio, ma sarà costretto a procedere con un ricorso ex articolo 700 Codice procedura civile, al fine di sentirsi autorizzare (forse) alla sospensione del singolo servizio.

Come Facebook potrebbe mettervi nei guai

La vita degli italiani sui social può destare l’interesse del Fisco e dei Giudici se non si rispettano le sentenze o si tenta di evadere oppure se si chiede l’assegno di mantenimento anche se non sia ha diritto.

Se per molti, pubblicare foto delle proprie vacanze o momenti di svago trascorsi con il nuovo partner sono quasi una necessità, bisognerebbe chiedersi quali risvolti potrebbero avere in un ipotetico giudizio per evasione fiscale o revoca dell’assegno divorzile.

Ebbene le foto del profilo così come le informazioni ivi contenute, per la giurisprudenza sono fonti di prova. Fisco e Magistratura da diversi anni utilizzano i social network per contestare fenomeni di evasione fiscale, inadempimenti e reati di vario genere. Post, fotografie e commenti costituiscono prove vere e proprie.

Al riguardo il Tribunale di Pesaro con sentenza n. 295 del 26 marzo 2015  evidenzia come le foto pubblicate sui social sono in grado di provare un tenore di vita elevato. Esse ritraggono infatti momenti di svago in località turistiche rinomate, soggiorni in alberghi di pregio e possesso di automobili lussuose. Gli accertamenti fiscali in questa vicenda scattano perché il marito, che deve l’assegno di mantenimento, dichiara un reddito mensile sotto i mille euro pur di non pagare nulla alla ex moglie.

Oppure, Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (decreto 13.06.2013) chiamato a giudicare sul caso di una moglie che chiedeva porsi a carico del marito un assegno di mantenimento, e lo stesso eccepiva  che la moglie intratteneva una relazione (di convivenza) con un medico ortopedico [condizione che fa cessare il diritto al mantenimento] e produceva in giudizio informazioni tratte da Facebook, dove, nelle informazioni di base relative al profilo della moglie, sotto la voce “situazione sentimentale” veniva indicato espressamente “impegnata con …..” nonché fotografie tratte dal profilo della stessa che la ritraevano con il medico ortopedico in diversi periodi dell’anno e in diverse località, anche turistiche. Il Tribunale espone chiaramente che le foto pubblicate sul profilo Facebook “devono ritenersi acquisibili ed utilizzabili: è noto, infatti, che il social network “Facebook” si caratterizza, tra l’altro, per il fatto che ciascuno degli iscritti, nel registrarsi, crea una propria pagina nella quale può inserire una serie di informazioni di carattere personale e professionale e può pubblicare, tra l’altro, immagini, filmati ed altri contenuti multimediali; sebbene l’accesso a questi contenuti sia limitato secondo le impostazioni della privacy scelte dal singolo utente, deve ritenersi che le informazioni e le fotografie che vengono pubblicate sul proprio profilo non siano assistite da segretezza […], proprio in quanto già dì per sé destinate ad essere conosciute da soggetti terzi, sebbene rientranti nell’ambito della cerchia delle c.d. “amicizie” del social network,, dovendo, al contrario, essere considerate alla stregua di informazioni conoscibili da terzi. In altri termini, nel momento in cui si pubblicano informazioni e foto sulla pagina dedicata al proprio profilo personale, si accetta il rischio che le stesse possano essere portate a conoscenza anche di terze persone non rientranti nell’ambito delle c.d. “amicizie” accettate dall’utente, il che le rende, per il solo fatto della loro pubblicazione, conoscibili da terzi ed utilizzabile anche in sede giudiziaria.

In linea con la giurisprudenza di merito anche la Suprema Corte che con la sentenza n. 37596/2014 definisce Facebbok come “Una “piazza immateriale” che consente un numero indeterminato di “accessi” e di visioni, resa possibile da un evoluzione scientifica, che certo il legislatore non era arrivato ad immaginare. Ma che la lettera della legge non impedisce di escludere dalla nozione di luogo e che, a fronte della rivoluzione portata alle forme di aggregazione e alle tradizionali nozioni di comunità sociale, la sua ratio impone anzi di considerare.”

Pertanto, se dovete mettere in vetrina la vostra vita assicuratevi prima di non aver nulla da nascondere!

Divorzio. Una nuova app per la gestione dei figli

Il Tribunale di Modena, con la sentenza n. 2259 pubblicata in data 28 dicembre 2017, per la prima volta in Italia, nell’accogliere un ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio, ha proposto ed ottenuto l’adesione dei ricorrenti genitori di due figlie minori, al “Progetto Anthea”, un’applicazione per smartphone utile a gestire molti degli aspetti relativi alla regolamentazione dell’affido condiviso dei minori.

Progetto Anthea si pone come obbiettivo quello di fornire uno strumento informatico in grado di permettere alle coppie genitoriali di gestire la conflittualità post separazione attraverso un applicazione smartphone in grado di fornire tutta una serie di servizi alla coppia che possano attenuare lo scontro verbale e comportamentale e permettere agli stessi di dirigersi verso una gestione della prole maggiormente collaborativa

Si tratta in sostanza di una piattaforma telematica chiusa in cui i genitori separati o divorziati possono scambiarsi informazioni, notizie, documenti e soprattutto le proposte per la gestione quotidiana dei tempi di visita e degli eventi particolari (feste, gite, visite mediche ecc.) che interessano i bambini.  

Ogni operazione dagli stessi svolta in una sorta di dialogo mediato a distanza potrà essere monitorato dai servizi sociali, se necessario, anche dal Magistrato i quali, con accesso ai dovuti pannelli telematici potranno monitorare quanto già precedentemente autorizzato dalle parti in sede di adesione all’atto della registrazione iniziale al servizio.

Gli assistenti sociali avranno la possibilità se interpellati di intervenire on line e dare consigli o moniti alle parti eventualmente convocandoli presso la sede istituzionale dei Servizi se la sola chat non sia sufficiente a ricomporre il conflitto. Tutta la messaggistica e la documentazione postata verrà archiviata e conservata nello smartphone in maniera indelebile con la prevista possibilità di poter essere prodotta e utilizzata come prova in caso di giudizio.  

Nel caso in cui dopo un iniziale consenso una delle parti si rifiuti, senza alcun motivo, di colloquiare con l’ex coniuge tramite l’app, ciò potrà essere valutato dal Giudice (negativamente) qualora dovessero sorgere conflitti attribuibili proprio ad una mancata interlocuzione tra essi.

La piattaforma prevede inoltre che anche che i nonni possano avervi un accesso limitato unicamente per poter vedere le foto dei nipoti e per inserire, a loro volta, proprie foto.

 

Se il matrimonio è di breve durata niente assegno di mantenimento

Un matrimonio per dare vita in sede di separazione o divorzio ai cosiddetti alimenti rectius assegno di mantenimento, deve essere di una certa durata tanto da dimostrare una certa comunione sia materiale che spirituale tra i due congiunti.

Matrimoni di comodo come nel caso affrontato dalla Cassazione con l’ordinanza 40272018, con il marito ufficiale dell’esercito degli Stati Uniti d’America, che grazie al matrimonio avrebbe ricevuto benefit e gratifiche e con la moglie che si è sposata per mere questioni economiche, non danno diritto a ricevere l’assegno di mantenimento in quanto contraddicono il principio della comunione spirituale che i giudici ritengono necessario per attribuire al matrimonio la qualità utile al successivo assegno. Nel caso di specie dove il matrimonio era durato solo 28 gg senza che i coniugi convivessero insieme e vi erano stati esclusivamente accordi economici tra le parti senza che vi sia stata alcuna condivisione di vita e instaurazione di un vero rapporto affettivo qualificabile come affectio coniugalis, la Suprema Corte non ha potuto far altro che rigettare la richiesta di mantenimento della moglie

Pertanto, se matrimonio di comodo deve essere che almeno ci sia una parvenza di vita coniugale se volete ricever l’assegno di mantenimento.

 

 

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