Luca Gos

Avvocato in Udine

Quando i nonni devono provvedere al mantenimento dei nipoti
Solo in caso di assoluta impossibilità da parte di entrambi i genitori a provvedere ai bisogni basilari dei figli dovranno provvedere i nonni

La Corte di Cassazione civile, con l’ordinanza n. 10419 del 2 maggio 2018, in un giudizio riguardante la possibilità per i genitori di richiedere un contributo economico ai nonni per il mantenimento dei nipoti, ha stabilito il principio di diritto per cui l’obbligo di mantenimento dei figli spetta primariamente ed integralmente ai genitori e solo in via sussidiaria ed eventuale anche agli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori, ai sensi dell’art. 316 bis c.c., ed esclusivamente quando questi siano nella assoluta impossibilità di provvedere ai basilari bisogni dei figli.¹

L’obbligo di mantenimento dei figli minori ex art. 148 cod. civ. spetta primariamente e integralmente ai loro genitori sicchè, se uno dei due non possa o non voglia adempiere al proprio dovere, l’altro, nel preminente interesse dei figli, deve far fronte per intero alle loro esigenze con tutte le sue sostanze patrimoniali e sfruttando tutta la propria capacità di lavoro, salva la possibilità di convenire in giudizio l’inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle condizioni economiche globali di cosmi; pertanto l’obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinchè possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli – che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori – va inteso non solo nel senso che l’obbligazione degli ascendenti è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo al mantenimento dei figli, se l’altro genitore è in grado di mantenerli; così come il diritto agli alimenti ex art. 433 c.c., legato alla prova dello stato di bisogno e dell’impossibilità di reperire attività lavorativa, sorge solo qualora i genitori non siano in grado di adempiere al loro diretto e personale obbligo (Cass. 20509/2010).

In conclusione, l’art. 316 bis c.c. non ha carattere coercitivo e l’onere di mantenimento imposto ai nonni non può costituire un obbligo diretto nei loro confronti ma va inteso come una sorta di aiuto alla famiglia, un sostegno, il cui fondamento risiede nei principi generali di solidarietà familiare e di tutela dei figli che dunque non deve trasformarsi nel principale contributo alla crescita della prole e in una forma di esonero dalla responsabilità genitoriale.

1. Art. 316-bis.
Concorso nel mantenimento. I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinchè possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli.

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