Luca Gos

Avvocato in Udine

Gratuito Patrocinio, il legale lo pago lo Stato
Come funziona l'istituto del gratuito patrocinio?

Che cos’è il patrocinio a spese dello Stato?

É un istituto giuridico disciplinato dal DPR 115/2002 che consente a chi è privo di un reddito minimo (oggi pari ad euro 11.528,41) ad essere difeso gratuitamente, e quindi a farsi assistere e rappresentare in giudizio da un avvocato senza dover pagare le spese di difesa e le altre spese processuali poiché queste vengono pagate dallo stato o esentate con la prenotazione a debito.

Il Patrocinio a spese dello Stato è consentito per la sola difesa processuale e non può mai essere autorizzato per l’assistenza extragiudiziale (ad esempio, non può essere concesso per consulenza ed attività del legale prima del giudizio).

In quali giudizi è ammesso?

Il patrocinio a spese dello stato è ammesso nel processo penale, nel processo civile, nel processo amministrativo, nel processo contabile, nel processo tributario e di volontaria giurisdizione (anche nei processi per separazione e divorzio).

É altresì ammesso nel procedimento di esecuzione, nei processi di revisione, revocazione, opposizione di terzo, nei processi di applicazione delle misure di sicurezza o di prevenzione, in cui sia prevista l’assistenza del difensore o del consulente tecnico.

L’ammissione al patrocinio a spese dello Stato vale per ogni grado e per ogni fase e stato del processo ma anche per tutti quei processi, derivati ed incidentali, comunque connessi a quella per cui vi è stata l’ammissione al beneficio del patrocinio.

 

Condizioni soggettive – Chi ne ha diritto?

Tutti, cittadini italiani e non, possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato quando si trovano nelle seguenti condizioni:

·         Nel processo penale: i cittadini italiani, i cittadini comunitari, gli stranieri e gli apolidi residenti nello Stato che ricoprano la veste di indagato, imputato, condannato, responsabile civile o civilmente obbligato per l’ammenda, offeso dal reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile. Può quindi chiedere l’ammissione al beneficio anche la vittima di un reato.

·         Nel processo civile:

1.    i cittadini italiani e degli altri Stati appartenenti all’Unione Europea;

2.    gli stranieri, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del verificarsi del fatto oggetto del processo da instaurare;

3.    il cittadino di Stati non appartenenti all’Unione europea (extracomunitario) che intende impugnare il provvedimento di espulsione o decisioni in ordine alla domanda di asilo, protezione o revoca dello status di rifugiato (art. 16 d.lgs. 28 gennaio 2008 n. 25);

4.    gli apolidi (ovvero chi non abbia alcuna cittadinanza);

5.    gli enti o associazioni che non perseguano fini di lucro e non esercitino attività economica.

·         Nella fase precontenziosa civile:

1.    per l’attività di consulenza al fine di giungere ad una soluzione non giudiziale delle controversie transfrontaliere in materia civile e commerciale, ovvero delle controversie in cui la parte richiedente l’ammissione al patrocinio è domiciliata o soggiorna regolarmente in uno Stato dell’unione Europea diverso da quello in cui si svolgerebbe il processo o la sentenza dovesse essere eseguita (ad esclusione della Danimarca).

      Limiti reddituali

L’ammissione è riservata a chi è considerato non abbiente al momento della presentazione della domanda, e qualora tale condizione permanga per tutta la durata del processo. Se l’interessato vive solo, la somma dei suoi redditi non deve superare 11.528,41 euro (il limite di reddito viene aggiornato ogni due anni). Si considerano tutti i redditi imponibili ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) percepiti nell’ultimo anno, come lo stipendio da lavoro dipendente, la pensione, il reddito da lavoro autonomo, ecc. Si tiene conto, inoltre, dei redditi esenti dall’Irpef (es.: pensione di guerra, indennità d’accompagnamento, ecc.), o assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva, nonché delle somme ricevute dal richiedente a titolo di liberalità (gratuitamente) ma con carattere continuativo da familiari non conviventi e da terzi. Se l’interessato vive con la famiglia, i suoi redditi si sommano a quelli del coniuge e degli altri familiari conviventi. Deve essere sommato anche il reddito dei conviventi non parenti (ad es. convivente more uxorio). Al contrario, si considera solo il reddito personale dell’interessato quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi (ad es. non si terrà conto del reddito del coniuge nel caso di separazione e/o divorzio oltre che nei procedimenti inerenti i figli). Nel giudizio penale il limite di reddito è aumentato di 1.032,91 euro per ogni familiare convivente.

Domanda di ammissione

Chi può sottoscrivere la domanda?

Esclusivamente e personalmente l’interessato, a pena di inammissibilità e la firma deve essere autenticata dal difensore o dal funzionario che riceve la domanda. Non è ammessa la richiesta in forma orale, nemmeno in udienza.

     Chi può presentare la domanda?

L’interessato, o il difensore, anche con raccomandata postale.

Non vi sono impedimenti all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato anche a favore di di colui che, avendone i requisiti di legge, presenti la propria domanda in assenza di un avvocato già individuato.

    Quando si presenta la domanda?

La domanda deve sempre essere presentata a procedimento in corso e gli effetti decorrono dalla presentazione: non è infatti consentito chiedere il beneficio dopo la conclusione del processo e l’ammissione vale dal momento della delibera senza retroagire per la precedente attività processuale.

    A chi si presenta la domanda?

La domanda di ammissione al patrocinio a spese dello stato va depositata:

·         nei giudizi penali:
o direttamente dalla parte in udienza o presso l’Ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo,

·         nel giudizio civile:
presso la Segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, competente rispetto al:

1.    luogo dove ha sede il Magistrato davanti al quale è in corso il processo;

2.    luogo dove ha sede il Magistrato competente a conoscere del merito, se il processo non è ancora in corso;

3.    luogo dove ha sede il Giudice che ha emesso il provvedimento impugnato per i ricorsi in Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei Conti;

·         nel giudizio amministrativo:
la domanda va presentata al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.)

 

Scelta del difensore

Come si sceglie il difensore?

1.    La scelta dell’avvocato resta sempre al soggetto ammesso al patrocinio (il Tuo avvocato lo scegli Tu), ma si può nominare un solo difensore. L’art. 80 D.P.R. 115/2002, sostituito dall’art. 1, L. 24.02.2005, n. 25 stabilisce ora che chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell’ordine del distretto di Corte di Appello nel quale ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo.

2.    Se si procede avanti la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, o la Corte dei conti, gli elenchi sono quelli istituiti presso i consigli dell’ordine del distretto di Corte di Appello del luogo dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

3.    Colui che è ammesso al patrocinio può nominare un difensore di sua scelta iscritto negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato optando anche fra i professionisti fuori dal distretto di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 80 (qualora si scelga un avvocato al di fuori del Distretto di Corte di Appello competente, il costo delle trasferte non sarà sostenuto dal Patrocinio a Spese dello Stato).

Il difensore nominato con il beneficio potrà avere un sostituto processuale anche non iscritto all’albo speciale degli avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato.

Spese

       Cosa si deve pagare?

Niente. Tutte le spese vengono pagate dallo Stato, o sono prenotate a debito, e non si deve pagare l’avvocato o il consulente tecnico.

L’avvocato e i consulenti che chiedono l’anticipazione dei compensi incorrono in grave sanzione disciplinare.

Restano a carico del richiedente le attività professionali erogatigli al di fuori del patrocinio a spese dello Stato (ad es. le consulenze e l’attività stragiudiziale estranea alla causa per cui vi ammissione al beneficio).

http://www.avvocati.ud.it/wp-content/uploads/2015/10/richiesta_patrocinio_spese_stato_20150205.pdf

 

Visit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On Linkedin