Luca Gos

Avvocato in Udine

Il consumatore come può cancellare i suoi debiti?

Dal 2012, per i consumatori che hanno difficoltà a gestire i propri debiti si è aperta un’importante possibilità: quella di ricorrere al cd. “piano del consumatore”. Si tratta, in sostanza, dell’opportunità di rinegoziare i propri debiti attraverso un piano di ristrutturazione.

Più in particolare, la composizione della crisi può realizzarsi attraverso gli strumenti della proposta di accordo ai creditori o il cosiddetto piano del consumatore.

La procedura di accordo si fonda su due elementi essenziali: l’iniziativa dello stesso soggetto interessato e il raggiungimento di un accordo con almeno il 60% dei creditori. In tal caso, i creditori che non aderiscono alla proposta di accordo restano comunque vincolati all’intesa raggiunta.

Relativamente al piano del consumatore, non è invece richiesta l’adesione dei creditori: qui il debitore fa una proposta al Tribunale che la valuta sulla base della convenienza e della meritevolezza del soggetto interessato.

La proposta di accordo o di piano del consumatore prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti con qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri.

Presupposti

Per accedere al piano del consumatore, in ogni caso, non basta la qualifica di consumatore ma sono necessari ulteriori presupposti.

Innanzitutto, il debito deve essere di ammontare tale da non permettere al consumatore di risanarlo con il proprio patrimonio. Il consumatore, insomma, deve trovarsi in stato di sovraindebitamento.

Il consumatore, inoltre, non deve essere soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle previste dal capo della legge numero 3/2012 che regola il piano e non deve aver fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.

Il piano, infine, non deve essere già stato richiesto nei cinque anni precedenti e non vi deve essere stata risoluzione, revoca o cessazione dei suoi effetti.

Procedura

Una volta accertati i requisiti per poter accedere alla procedura di crisi di sovraindebitamento, il consumatore deve rivolgersi a dei liberi professionisti abilitati, come commercialisti, notai e avvocati, oppure a delle associazioni di categoria che si chiamano O.C.C. (Organismi di Composizione della Crisi). Questi organismi stipulano insieme al consumatore un prospetto economico di tutte quelle che sono le sue entrate, per poi stabilire le modalità di rientro delle obbligazioni che il consumatore debitore ha precedentemente contratto con diversi creditori.

In questa fase è di fondamentale importanza che il consumatore dimostri la sua buona fede, ossia la possibilità da parte del consumatore stesso di mettere a disposizione di questi organismi tutta la documentazione inerente la sua vera situazione patrimoniale, quindi quelle che sono le vere uscite mensili a cui il debitore consumatore deve fare fronte.

Un volta che le O.C.C. o i professionisti abilitati hanno redatto insieme al consumatore questo piano, verrà depositato in tribunale.

Il giudice, grazie alla cosiddetta fattibilità espressa, ossia grazie ad un giudizio di merito che fa l’organismo di composizione della crisi, omologherà questo piano.

A questo punto il tribunale omologando il piano impone il veto a tutti i creditori di continuare, o iniziare, procedure esecutive volte al recupero del singolo credito.

Alla fine di questa procedura il giudice, accertato che una parte dei debiti sono stati pagati e una no, libererà comunque il debitore per quelli che sono stati i debiti precedenti, realizzando quella quella che per legge è chiamata esdebitazione.

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