Luca Gos

Avvocato in Udine

Anche in caso di divorzio lampo il mantenimento è dovuto

Con sentenza n. 275/17 la Suprema Corte ci ricorda che presupposto per il riconoscimento dell’assegno di divorzio è che il richiedente non abbia redditi adeguati e non sia in grado di procurarseli per ragioni oggettive. Prosegue poi affermando “che il criterio relativo alla durata del matrimonio attenga al momento successivo della quantificazione” e che la breve durata del rapporto di coniugio non sia motivo sufficiente per escludere il diritto al mantenimento. 

Alcune sentenze (tra le altre Cass. n. 6164 del 2015) ammettono, invero, l’esclusione dell’assegno in casi eccezionali di divorzio brevissimo (pochi giorni o pochi mesi di convivenza), ma ribadiscono sempre che il criterio della durata del matrimonio non attiene al diritto all’assegno, ma alla sua quantificazione.

La pronuncia in commento trae origine dal ricorso di un marito che chiedeva ex art 5 Legge Divorzio la corresponsione a suo favore dell’assegno di mantenimento, domanda che veniva rigettata sia in primo che in secondo grado sul presupposto della durata del matrimonio (poco più di due anni dalla celebrazione alla separazione di fatto con l’uscita dalla casa coniugale della moglie). La Suprema Corte,  viceversa, ha ritenuto che errava il Giudice di prime cure, così come la Corte di merito, nel ritenere la scarna durata delle nozze fatto idoneo ad elidere il diritto al mantenimento dell’ex consorte, cassando la sentenza e rinviando alla Corte territoriale competente.

Pertanto sarà opportuno non confidare troppo sul fatto che un divorzio lampo salvi da dover pagare il mantenimento all’ex in quanto si potrebbe rimaner delusi.

Visit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On Linkedin