Luca Gos

Avvocato in Udine

Auto usate, quale garanzia?

Quando si acquista un’auto usata una delle preoccupazioni più ricorrenti è che il mezzo sia in buono stato conservativo e privo di difetti, garanzia questa che deve essere fornita dal venditore ma con dei distinguo a seconda che si tratti di vendita tra privati o tra un professionista e un consumatore.

La vendita di auto usate tra privati, infatti, non dà diritto a garanzia specifica, salvo quella prevista dal codice civile, ovvero l’obbligo per il venditore di garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso cui è destinata (per es.: il motore rotto) o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore (per es. il contachilometri riportante un chilometraggio inferiore rispetto a quello effettivo).

In tutti gli altri casi, ossia di acquisti da un venditore professionista (per es.: una ditta specializzata in usato) non ci sono sostanziali differenze di garanzia fra auto nuove e usate. Infatti, per gli acquirenti privati di auto usate da venditori professionisti (concessionari, commerciali/salonisti) il Codice del consumo conferma il diritto alla garanzia di due anni. Tale garanzia può essere ridotta a un anno con accordo tra le parti (e di solito lo è).

Per aziende e professionisti che acquistano auto usate per scopi lavorativi da venditori di professione, invece, non c’è alcuna garanzia (a loro, infatti, non si applica il codice del consumo). Resta ferma, anche in questo caso, la garanzia del venditore che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso cui è destinata (per es.: il motore rotto) o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore (per es. il contachilometri riportante un chilometraggio inferiore rispetto a quello effettivo).

In ordine all’onere della prova, spetterà al compratore l’onere di dimostrare l’esistenza dei vizi, delle conseguenze dannose e del nesso causale fra gli uni e le altre (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18125 del 26/07/2013).

Per di più, in ordine all’applicabilità delle norme sulla garanzia per vizi nella vendita di cose usate, il riferimento al bene come non nuovo comporta che la promessa del venditore è determinata dallo stato del bene stesso conseguente al suo uso, e che le relative qualità si intendono ridotte in ragione dell’usura, che va considerata come quella concreta che scaturisce dalla reali vicende cui il bene stesso sia stato sottoposto nel periodo precedente la vendita (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5251 del 15/03/2004; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 23346 del 04/11/2009).

Con specifico riferimento, poi, alla clausola “vista e piaciuta” posta all’interno dei contratti di compravendita di auto usate, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “Il venditore di vettura usata è tenuto [comunque] alla garanzia per i vizi occulti, anche se la vendita sia avvenuta “nello stato come vista e piaciuta”, a prescindere dal fatto che la presenza di essi non sia imputabile al venditore, ma esclusivamente a vizi di costruzione del bene venduto.

«La garanzia per i vizi della cosa oggetto della compravendita è esclusa dalla clausola “vista e piaciuta” ­- la quale ha lo scopo di accertare consensualmente che il compratore ha preso visione della cosa venduta -­ qualora si tratti di vizi riconoscibili con la normale diligenza e non taciuti in mala fede»  . Ne consegue che la clausola non possa escludere i vizi occulti, vale a dire quei vizi che si palesano successivamente ai controlli di rito (pre­acquisto) e si manifestano con l’uso effettivo del bene.

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