Luca Gos

Avvocato in Udine

Riforma della responsabilità medica

Il cosiddetto ddl Gelli sulla riforma della responsabilità in ambito sanitario dovrebbe esser definitivamente approvato in questi giorni dalla Camera, diverse le novità introdotte.

La prima novità riguarda la nascita del Garante per il diritto alla salute, una figura a cui i cittadini potranno rivolgersi per segnalare eventuali malfunzionamenti nel sistema sanitario. Questo dovrebbe risolvere le lacune riscontrate nell’attuale sistema di monitoraggio dei Livelli essenziali di assistenza. Inoltre, in ogni regione verrà istituito il Centro per la gestione del rischio sanitario e della sicurezza del paziente.

La seconda novità è relativa alla responsabilità penale del medico, il nuovo art. 590-sexies c.p. introdotto dalla riforma ridisegna la responsabilità penale del medico, escludendo la colpa dello stesso (quando nello svolgimento della propria attività, cagiona la morte o la lesione personale della persona assistita), se vengono rispettate le linee guida ovvero, in mancanza, le buone pratiche clinico-assistenziali. Viene abrogato, conseguentemente, il comma 1 dell’art. 3 della legge Balduzzi sulla colpa lieve. A limitare questa apparente immunità riconosciuta ai medici, interverrà una determinata clausola, “salve le rilevanti specificità del caso concreto”: attraverso la stessa, infatti, è rimessa al giudice la valutazione discrezionale del caso concreto, in cui è possibile mettere in discussione e accertare l’elemento soggettivo tenuto dal medico agente.

Ulteriore profilo innovativo è che con la riforma viene definitivamente tracciato il doppio binario relativamente alla responsabilità civile del medico e della struttura sanitaria. Il primo, infatti, risponderà del proprio operato ai sensi dell’art. 2043 del codice civile, a meno che non abbia agito nell’adempimento di una obbligazione contrattuale assunta con il paziente. Alla natura extracontrattuale della responsabilità del medico (sia che operi presso strutture pubbliche o private, sia in rapporto convenzionale con il SSN o attraverso la telemedicina), si contrappone quella contrattuale delle strutture sanitarie pubbliche e private. Come noto, le due forme di responsabilità comportano un diverso regime probatorio, e nel caso di responsabilità ex art 2043 c.c graverà sul paziente dimostrare il danno e la colpa del sanitario.

Inoltre è stato previsto che per le controversie riguardanti i casi di responsabilità medica,  il tentativo di conciliazione  diventa obbligatorio, quale condizione di procedibilità della successiva domanda giudiziale.

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