Luca Gos

Avvocato in Udine

Dichiarazioni anticipate trattamento sanitario

Le direttive anticipate di trattamento (D.A.T.) rappresentano una forma di manifestazione del consenso in relazione ai trattamenti sanitari. Più precisamente esse costituiscono una categoria generale entro la quale sono state ricondotte diverse specie di dichiarazioni: dal testamento biologico alla procura sanitaria.
Le differenze tra le D.A.T. e il testamento biologico si esprimono sia sul piano soggettivo, sia sul piano oggettivo: mentre le D.A.T. possono contenere indicazioni di volontà per qualsiasi trattamento sanitario — da un intervento di chirurgia estetica ad una procedura di sostegno vitale — il testamento biologico, ha un contenuto più ristretto riportando, normalmente, disposizioni relative unicamente alle procedure di sostegno vitale e agli altri trattamenti in grado di consentire un prolungamento artificiale della vita. A ciò si aggiunga che in esso, proprio per la sua natura “testamentaria”, è in genere esplicitata la volontà del soggetto su questioni attinenti al fine vita.

Il 24 ottobre 2008 è stato approvato dal Comitato nazionale di bioetica il parere su “Rifiuto e rinuncia consapevole al trattamento sanitario nella relazione paziente-medico”. Il parere affronta la questione del rifiuto (richiesta di non inizio) e della rinuncia (richiesta di sospensione) di trattamenti sanitari salva-vita da parte di un paziente cosciente e capace di intendere e di volere, adeguatamente informato sulle terapie e in grado di manifestare contestualmente la propria volontà. In questa situazione viene differenziata la condizione del paziente autonomo, ossia in grado di sottrarsi a terapie indesiderate senza coinvolgere il medico o l’equipe medica, e quella del paziente in stato di dipendenza, che di contro ha bisogno del loro intervento. Nell’ambito del CNB sono emerse due diverse posizioni:
1. la vita umana costituisce un bene indisponibile, da tutelare e preservare sempre, garantendo adeguate cure mediche;
2. il bene vita è bene senza dubbio primario e meritevole della massima tutela, ma non per questo assoggettato ad un regime di assoluta indisponibilità, dovendosi tenere in considerazione il valore che il singolo vi attribuisce, alla luce dei principi e delle scelte morali che riflettono il senso che ognuno conferisce alla propria esistenza.

Il CNB ha anche discusso i problemi attinenti al rapporto medico-paziente fra i quali: la distinzione tra “provocare la morte” e “lasciar morire”; il significato della c.d. alleanza terapeutica e delle cure palliative. Sul tema, il Comitato è giunto a una riflessione condivisa:
1. quando, nel caso di paziente competente in condizione di dipendenza, la rinuncia alle cure richieda, per essere soddisfatta, un comportamento attivo da parte del medico, va riconosciuto a quest’ultimo il diritto di astensione da comportamenti ritenuti contrari alle proprie concezioni etiche e professionali;
2. a larga maggioranza il CNB ha ritenuto che il paziente abbia in ogni caso il diritto ad ottenere altrimenti la realizzazione della propria richiesta di interruzione della cura, anche in considerazione dell eventuale e possibile astensione del medico o dell’equipe medica.

Più recentemente, la Fondazione Umberto Veronesi, nel convincimento che il diritto di partecipare coscientemente alle scelte che riguardano la propria salute e la malattia in ogni fase, da quella iniziale fino a quella finale, sia uno dei diritti inalienabili della persona e che dunque il testamento biologico sia un’espressione di questo diritto, ha messo a disposizione il modello di una breve dichiarazione, “una sorta di procura nella quale, dopo aver indicato i propri dati anagrafici e nominato un fiduciario, ogni adulto in grado di intendere e di volere, che desidera rifiutare l’accanimento terapeutico, sottoscrive una breve dichiarazione”.

Dal 2009, numerosi Comuni (tra cui quello di Udine) e province italiane hanno istituito i cd. registri per la raccolta delle direttive anticipate. Seppur espressione di esperienze locali non coordinate, le modalità di attuazione dei registri possono essere ricondotte entro due paradigmi principali:
1. alcuni Comuni/Province hanno previsto la redazione delle dichiarazioni anticipate davanti a un notaio lasciando all’ente locale il solo ruolo di custode degli estremi del documento;
2. altri enti locali, invece, hanno previsto la raccolta delle dichiarazioni redatte su modelli predisposti dagli enti stessi, con l’indicazione del luogo e dei soggetti presso cui sono state compilate, in particolare notai e/o medici di famiglia, i quali nella loro qualità, ne garantiscono la certezza della data di sottoscrizione e la fonte di provenienza.

Si ricorda che, con circolare interministeriale del 19 novembre 2010, il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, quello dell’Interno e quello della Salute, sono intervenuti per censurare le iniziative allora già intraprese da oltre settanta Comuni italiani. La circolare diede luogo ad un ampia discussione sulla liceità dei Comuni di gestire il servizio relativo alle dichiarazioni anticipate di trattamento. In tale prospettiva, la dottrina intese sottolineare che la registrazione da parte del Comune del luogo e del soggetto presso il quale è conservata la D.A.T., può essere ricondotta allo svolgimento delle funzioni istituzionali proprie del Comune nei settori dei servizi alla persona e alla comunità correlate al ricevimento di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà sulla base di quanto previsto dall’art. 47 DPR 28 dicembre 2000, n. 445. Inoltre, venne rilevato che la disciplina di raccolta delle dichiarazioni non pare violare la competenza statale, nella misura in cui: a) a certificare data e provenienza delle dichiarazioni, non è il Comune, ma il notaio o il medico; b) il Comune svolge una funzione di raccolta e archiviazione delle dichiarazioni, senza alcun intento di disciplinare la materia del “fine vita” o di attribuire alle D.A.T. un effetto giuridico diverso da quello loro proprio.
Ad oggi, comunque, nonostante siano stati presentati diversi di disegni di legge in materia, non sia ha ancora ancora una disciplina legislativa sulle D.A.T.

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