Luca Gos

Avvocato in Udine

Figli minori, si alla frequentazione con il nuovo partner del genitore

E’ possibile per il padre o la madre separati far frequentare al figlio minorenne il nuovo partner?

La risposta della giurisprudenza tanto di merito quanto di legittimità è positiva, in particolare il Tribunale di Milano ha affrontato con una certa completezza il tema dell’inserimento del nuovo partner di uno dei coniugi separati nella vita del figlio minorenne.

Nel caso di specie, chi aveva intrapreso una nuova e stabile convivenza era il marito, padre del minore.

Nelle richieste al tribunale relative al figlio, egli aveva insistito per l’affidamento condiviso e per la possibilità di far frequentare al minore la nuova compagna. La moglie, al contrario, aveva insistito per l’affidamento esclusivo a sé del figlio e perché il padre lo potesse vedere solo in assenza della compagna, senza tuttavia dare motivi di fatto idonei a supportare questa richiesta di esclusione.

Prudentemente, il Presidente, con i provvedimenti provvisori, aveva disposto che “allo stato” il padre potesse vedere il figlio senza la presenza di altre persone, compresa la nuova partner. Ciò soprattutto al fine di favorire la ricostruzione del rapporto padre-figlio, che si era in quel caso molto allentato.
La situazione è stata posta sotto il monitoraggio dei servizi sociali e di uno psicologo, i quali dopo alcuni mesi hanno presentato relazioni scritte, in cui erano del tutto assenti rilievi dai quali si potesse dedurre la possibilità che, da un rapporto con la convivente del padre, potesse derivare pregiudizio al minore.
Il tribunale ha quindi affermato che la richiesta della madre si traduceva “in una mera opinione soggettiva”, mancando “alcuna prova o indizio che la frequenza del figlio con la nuova compagna del padre possa nuocere al minore”.
Ha dunque concluso che, in assenza “di elementi circostanziati che suggeriscano la distanza tra figlio e nuova compagna del genitore, quest’ultima non può essere esclusa…”.

Nel provvedimento del tribunale di Milano del 23 marzo 2013, si legge “…il convivente del genitore, il quale abiti con questo in modo permanente, non è qualificabile come mero ‘ospite’”; “…la famiglia di fatto è compresa tra le formazioni sociali che l’art. 2 della Costituzione considera la sede di svolgimento della personalità individuale...”.
Proprio basandosi su questi concetti, il tribunale di Milano sancisce quindi un vero “diritto” del genitore a coinvolgere il figlio nella propria nuova unione sentimentale, in assenza di pregiudizio per il minore e “adottando le opportune cautele”; inoltre, afferma che il divieto di far frequentare figlio e nuova partner avrebbe l’effetto di “porre il padre di fronte a una scelta che mette da una parte la nuova compagna e dall’altra il figlio (il che) troverebbe giustificazione solo se il preminente interesse della prole fosse esposto a rischio”.

Il tribunale meneghino conclude affermando che in base alla migliore letteratura psicologica sull’argomento, il “graduale” inserimento dei nuovi compagni nella vita dei figli di genitori separati corrisponde al loro benessere, quando madre e padre “abbiano cura e premura di far comprendere alla prole che le nuove figure non si sostituiscono a quelle genitoriali”.

Per maggiori informazioni, contattatemi.

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