Luca Gos

Avvocato in Udine

Divorzio, come ottenerlo?

Quali sono, ad oggi, le procedure per ottenere il divorzio? Ebbene se fino al 2014 l’unica strada percorribile era il ricorso giudiziario presso il Tribunale competente, successivamente il legislatore ha previsto due procedimenti stragiudiziali che si sostanziano nella sottoscrizione di un accordo dinanzi all’Ufficiale di Stato civile o alla presenza di un avvocato.

Più nel dettaglio i coniugi possono concludere ex art 12 D.L 132/2014 convertito in L. 162/2014,  innanzi  al  sindaco,  quale ufficiale dello stato civile del comune di residenza di uno di loro o  del  comune  presso  cui  e’  iscritto  o trascritto l’atto di matrimonio, (con l’assistenza  facoltativa  di un avvocato) un accordo di scioglimento o di cessazione degli effetti  civili  del  matrimonio,  nonché’ di  modifica  delle condizioni di divorzio.

Tale procedura non si applica quando

–  vi siano figli minori;

–  vi siano figli maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave o non economicamente autosufficienti;

– sia necessario provvedere sui rapporti patrimoniali

L’ufficiale dello stato civile riceve da  ciascuna  delle  parti personalmente la dichiarazione che esse vogliono far  cessare  gli effetti civili del matrimonio o  ottenerne  lo  scioglimento  secondo condizioni tra di esse concordate. Allo stesso modo si procede per la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. L’atto contenente l’accordo  e’  compilato  e  sottoscritto  immediatamente   dopo  il ricevimento delle dichiarazioni dei coniugi, nel mentre l’ufficiale  dello  stato civile,  invita gli stessi coniugi  a comparire di fronte a se’ non prima di trenta giorni dalla  ricezione per la conferma dell’accordo. La  mancata  comparizione  equivale  a  mancata  conferma dell’accordo.

L’ulteriore procedura stragiudiziale per ottenere il divorzio è la convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ex art 6 D.L.  132/2014 convertito in L 162/2014, si tratta di una procedura stragiudiziale attivabile anche in questo caso solo consensualmente.  Le parti partecipano alla convenzione di negoziazione assistita con la presenza obbligatoria di almeno un avvocato per ciascuna e l’accordo così raggiuntoː

– in mancanza di figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, viene trasmesso al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente per l’ottenimento del nulla osta;

– in presenza di figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, viene trasmesso entro dieci giorni al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente per l’autorizzazione. Se il Procuratore ritiene l’accordo non rispondente all’interesse dei figli, lo trasmette entro cinque giorni al Presidente del Tribunale, il quale, entro i successivi trenta giorni, fissa la comparizione delle parti e provvede senza ritardo.

Ottenuto il provvedimento, l’accordo viene trasmesso a cura degli avvocati all’Ufficiale dello Stato civile entro dieci giorni. Per il rilascio del provvedimento di nulla osta o autorizzazione, le tempistiche variano a seconda delle linee guida determinate dalle singole procure, in genere si tratta di pochi giorni.

Infine per ottenere la cessazione degli effetti civili o lo scioglimento del matrimonio  vi è la procedura ordinaria tramite deposito di un ricorso presso il tribunale competente. Il ricorso contenente le condizioni di divorzio può essere presentato anche congiuntamente da entrambi i coniugi e, in ogni caso, gli stessi devo necessariamente essere rappresentati ed assistiti da un avvocato. Dopo la fissazione dell’udienza presidenziale, in occasione della quale il Presidente tenta la conciliazione tra le parti comparse personalmente e assume i provvedimenti provvisori ed urgenti, segue l’istruttoria, all’esito della quale viene emessa la sentenza con le condizioni decise dal Tribunale.

La durata della procedura dipende dalla natura del ricorso, congiunto o disgiunto, e dalla complessità dell’attività istruttoria da espletare. Di norma, l’udienza presidenziale viene fissata tra i due e i quattro mesi dalla data di deposito del ricorso e la sentenza che pronuncia il divorzio viene emessa entro un mese dalla stessa udienza quando il ricorso viene presentato congiuntamente da entrambi i coniugi.

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