Luca Gos

Avvocato in Udine

Danni da emotrasfusioni, indennizzo e risarcimento

Con la legge 210/92 il legislatore ha sancito il diritto ad un indennizzo da parte dello Stato  in capo a coloro i quali presentino danni irreversibili da epatiti post- trasfusionali o da epatite contratta a seguito di somministrazioni di derivati del sangue; qualora sia derivata la morte, l’avente diritto può scegliere tra l’assegno reversibile (per quindici anni) e un assegno una tantum.

L’indennizzo consiste in un assegno composto da una somma determinata nella misura stabilita dalla tabella B allegata alla legge 177/76, cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito e da una somma corrispondente all’importo dell’indennità integrativa speciale di cui alla legge 324/59.
Esso si compone quindi di due quote: una prima che rappresenta il vero e proprio indennizzo, ed una seconda che integra la prima, detta appunto indennità integrativa speciale. Di queste è l’indennizzo ad essere rivalutato annualmente, per poi essere successivamente integrato come specifica il comma 2 dell’art 1 L 238/97 (Modifiche ed integrazioni alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in materia di indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati).

Solo i soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, oltre alla domanda per l’ottenimento dell’indennizzo previsto dall’art.1 della Legge 210/92, possono presentare domanda, con le stesse modalità, per ottenere un assegno una tantum, pari al 30% dell’indennizzo dovuto per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell’evento dannoso e l’ottenimento dell’indennizzo stesso (legge 238/97 art.1 comma 2).

Procedura

I soggetti interessati ad ottenere l’indennizzo dovranno presentare domanda indirizzata all’Azienda USL di residenza nel termine di tre anni, decorrenti dal momento in cui, sulla base della relativa documentazione comprovante,  l’avente diritto risulti avere avuto conoscenza del danno.

L’Azienda USL ha il compito di svolgere l’istruttoria, controllando la completezza di tutta la documentazione richiesta e verificando il possesso dei requisiti previsti dalla legge

Svolta l’istruttoria, l’Azienda USL deve inviare copia completa del fascicolo alla Commissione medica ospedaliera (CMO) che provvede a convocare a visita l’interessato, ad esaminare la documentazione sanitaria e a redigere il giudizio sul nesso causale tra l’infermità e la trasfusione, sulla categoria di ascrizione dell’infermità e sulla tempestività della domanda . Il verbale contenente il giudizio viene inviato alla ASL.

Il verbale della CMO viene poi notificato ai diretti interessati o alle persone da essi delegate. Dal giorno dell’avvenuta notifica decorre il termine di trenta giorni per l’eventuale presentazione del ricorso contro il giudizio della CMO

Giova precisare che nel 2001 è avvenuta l’attribuzione delle competenze in materia di indennizzi alle Regioni a statuto ordinario, mentre le pratiche relative ai soggetti residenti nelle Regioni a statuto speciale, secondo quanto previsto dall’art.10 del Decreto legislativo n.112/1998, sono rimaste di competenza statale.

Il risarcimento del danno

Il risarcimento del danno costituisce materia completamente diversa dall’indennizzo previsto dalla legge 210/92.
L’indennizzo assume il significato di misura di solidarietà sociale cui non necessariamente si accompagna una funzione assistenziale.
Il risarcimento del danno trova invece il proprio presupposto nell’accertamento di una responsabilità colposa o dolosa della amministrazione , ex articolo 2043 c.c. e sarà l’autorità giudiziaria a determinare l’an e il quantum del risarcimento.

Il dies a quo della prescrizione

Circa la decorrenza del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno si è in presenza di una responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., per cui opera la prescrizione di cui all’art 2947, comma 1, c.c. ovvero di cinque anni.

Quanto al dies a quo, è ius receptum che la prescrizione, in tali fattispecie, decorra dal momento in cui la malattia viene percepita o può essere percepita quale danno ingiusto conseguente al comportamento doloso o colposo del terzo, usando l’ordinaria diligenza e tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche; ciò nella misura in cui è da tale momento che il diritto al risarcimento del danno si ritiene possa “essere fatto valere”, ai sensi dell’art. 2935 c.c.

Se non si conosce la causa del contagio, infatti, la prescrizione non inizia a decorrere, poiché la malattia, sofferta come tragica fatalità non imputabile ad un terzo, non è idonea a concretizzare il “fatto” che l’art. 2947, c.1, c.c. individua quale esordio della prescrizione.

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