Luca Gos

Avvocato in Udine

Separazione e divorzio davanti al sindaco, si può farlo per procura?
Secondo il Ministero dell'Interno deve considerarsi che allo stato della vigente legislazione, non è ammessa la possibilità per i coniugi di farsi rappresentare da un procuratore speciale nei procedimenti di separazione e divorzio davanti all'ufficiale di stato civile

Come noto il legislatore con il d.l. 132/2014 convertito in legge n. 162/2014 ha introdotto procedure semplificate per la separazione e il divorzio, prevedendo la possibilità per i coniugi di separarsi, sciogliere il vincolo matrimoniale e modificare le condizioni di separazione e divorzio in precedenza stabilite, in via amministrativa.

La questione che si è posta è relativa alla possibilità per i coniugi di farsi rappresentare da un procuratore speciale, ai fini della formazione di un atto di divorzio o di separazione dinanzi all’ufficiale dello stato civile. Per la giurisprudenza, infatti, l’istituto introdotto con il d.l. 132/2014 deve essere assimilato a quello previsto davanti al giudice, per cui le parti possono ben munirsi di una procura speciale per chiedere di fronte al sindaco in comune lo scioglimento del vincolo. Chi ottiene la procura speciale, infatti, secondo i giudici può svolgere al posto del rappresentato tutte le attività che questi dovrebbe porre in essere innanzi all’autorità amministrativa. Il rifiuto, inoltre, si porrebbe, sempre secondo la giurisprudenza, contro la stessa ratio della normativa che mira a garantire canali alternativi a quello giudiziale a fini di semplificazione e abbattimento dei carichi della giustizia, portando le controversie fuori dalle aule dei tribunali. (Il tribunale di Milano, con il decreto del 14 dicembre 2015 aveva annullato il rifiuto opposto dall’ufficiale di stato civile (del comune di Vanzago) a due coniugi che chiedevano concordemente la cessazione degli effetti civili del matrimonio poiché alla lettura dell’atto consensuale non era presente il marito. Il giudice meneghino ordinava, dunque, all’ufficiale di dare corso al procedimento ex art. 12 d.l. n. 132/2014 ritenendo che il divorzio lampo in comune potesse effettuarsi anche in assenza delle parti).

Sennonché il Ministero dell’Interno, sentito il parere del Ministero della Giustizia, è addivenuto ad opposte conclusioni e con circolare n. 2469/16 ha precisato che la norma di cui all’articolo 12 del d.l. n. 132/2014 appare infatti sufficientemente chiara nel suo dato letterale e richiede la comparizione “personale” delle parti dinanzi all’ufficiale dello stato civile, senza eccezioni, giacché nello stesso non è prevista “espressamente” alcuna alternativa, analoga a quella del procedimento giudiziale di divorzio, che consente ai coniugi di essere rappresentati da un procuratore speciale laddove sussistano gravi e comprovati motivi (verifica peraltro delibata, con la garanzia delle forme giudiziarie, dal presidente del tribunale).

Il ministero aggiunge, inoltre, che “Una diversa interpretazione, ovvero la possibilità di fare ricorso ad un procuratore speciale nel procedimento di cui trattasi, potrebbe far venir meno, proprio perché operanti in un contesto di degiurisdizionalizzazione, la garanzia della genuinità ed attualità delle dichiarazioni delle parti, ricevute dall’ufficiale dello stato civile, garanzia data proprio dalla prevista comparizione personale delle stesse”.

Pertanto dovrà ritenersi che il negozio stipulabile innanzi all’ufficiale dello stato civile (ex art. 12 d.l. n. 132/2014) ha natura personale e non è ammessa la possibilità per le parti di farsi rappresentare da un procuratore speciale.

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