Luca Gos

Avvocato in Udine

Videosorveglianza in condominio

Qual è la disciplina applicabile nell’ipotesi in cui si volesse installare un impianto di videosorveglianza sulle parti comuni di un condominio? Dopo una lungo vuoto normativo sul punto, con la legge di riforma del condominio è stato inserito nel codice civile l’art 1122 ter , il quale prevede che le delibere concernenti l’installazione di tali impianti all’interno del condominio necessitano della maggioranza di cui al secondo comma dell’art. 1136, ovverosia di un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio.

La giurisprudenza facendo applicazione di tale disposto (ad esempio Tribunale di Roma sentenza numero 3977/2015,) ha affermato che l’installazione delle telecamere, anche se effettuata da un solo condomino, non necessita dell’approvazione unanime di tutti gli altri e in forza di tale assunto ha respinto le doglianze avanzate in proposito da un altro condomino, che non gradiva la presenza di tali impianti.

Nel caso di specie, i sistemi di videosorveglianza non si indirizzavano su parti che potevano essere definite come rientranti nei concetti di domicilio e privata dimora: si trattava infatti del cortile del fabbricato e del relativo accesso, ovverosia di parti destinate all’utilizzo di un numero indeterminato di soggetti. Le finestre inquadrate, invece, erano solo quelle del condomino che aveva provveduto all’installazione.

In un simile contesto, quindi, neanche la privacy può giungere in aiuto. Peraltro, in forza delle previsioni di cui al codice del 2003, nelle ipotesi come quelle in esame il consenso espresso è necessario solo quando i dati raccolti sono destinati alla comunicazione. Nel caso di specie, invece, essi erano destinati a scopi di carattere meramente personale e la sua mancanza risultava quindi irrilevante.

Negli stessi termini si è espressa anche la giurisprudenza di legittimità: “In materia di videosorveglianza, il proprietario unico di un immobile, ancorché parzialmente concesso in locazione o in comodato, deve considerarsi, ai sensi dell’art. 5 comma 3 d.lg. 30 giugno 2003 n. 196 (cd. “codice della privacy”), persona fisica che agisce per fini esclusivamente personali, come tale non assoggettabile alla disciplina del codice nei casi in cui i dati non siano destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione” (Cassazione civile, sez. I, 09/08/2012,  n. 14346).

Pertanto, l’installazione di un impianto di videosorveglianza in condominio necessita esclusivamente delle maggioranze di cui all’art 1136 c.c. e non si applica il codice della privacy in materia di consenso per il trattamento dei dati personali.

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