Luca Gos

Avvocato in Udine

Acquisto di mobili, vizi e successiva consegna
Risolvibile il contratto di compravendita di mobili che al momento dell'esposizione sono privi di vizi ma che dopo la consegna risultano viziati

Con sentenza n. 23521/16 la seconda sezione civile della Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sull’interpretazione dell’art 1491 c.c. relativo ai vizi della cosa venduta, enunciando il seguente principio di diritto “Nel contratto di compravendita, l’articolo 1491 Cc., in base al quale il venditore non è tenuto alla garanzia per i vizi della cosa venduta ove questi siano facilmente riconoscibili al momento della conclusione del contratto, non opera quando la consegna della merce sia successiva a tale conclusione qualora, invero, la consegna della merce sia successiva alla conclusione del contratto, come nel caso in esame, ai fini dell’esclusione della garanzia di cui all’ultima parte dell’articolo 1491 Cc., la facile riconoscibilità dei vizi della cosa venduta deve essere, piuttosto, verificata con riferimento non al momento della conclusione del contratto, bensì a quello in cui il compratore abbia ricevuto la merce, in questo momento soltanto potendo esaminare lo stato in cui essa si trova”.

La pronuncia trae spunto dal ricorso di una donna che aveva acquistato una camera da letto presso un punto vendita e ritenendo i beni affetti da vizi aveva citato in giudizio il venditore chiedendo la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno. La Corte di Appello rigettava il ricorso della donna addossando la responsabilità sull’acquirente perché i vizi dei beni erano facilmente riconoscibili prima che si perfezionasse il contratto, vale a dire quando il mobilio era ancora in esposizione presso il punto vendita. Sennonché il giudice d’appello non prendeva in considerazione che i vizi erano sopravvenuti successivamente al momento della consegna, pertanto la Suprema Corte non ha potuto far altro che cassare la sentenza impugnata e rinviare ad altro giudice.

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