Luca Gos

Avvocato in Udine

Mantenimento dei figli maggiorenni, fino a che età?

Fino a che età il figlio maggiorenne deve esser mantenuto dai genitori? E’ la domanda alla quale ha cercato di dare risposta il Tribunale di Milano con una recente ordinanza del giudice Giuseppe Buffone, pronunciandosi sulla domanda di separazione di due anziani coniugi e negando in radice il mantenimento per il figlio ormai 41enne.

Il giudice meneghino precisa che “con il superamento di una certa età, il figlio maggiorenne, anche se non indipendente, raggiunge comunque una sua dimensione di vita autonoma che lo rende, semmai, meritevole dei diritti ex art. 433 c.c. (diritto agli alimenti) ma non può più essere trattato come “figlio”, bensì come adulto; giova infatti ricordare che, in forza dei doveri di autoresponsabilità che su di lui incombono, il figlio maggiorenne non può pretendere la protrazione dell’obbligo al mantenimento oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, perché “l’obbligo dei genitori si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione” (Cass. civ., 20 agosto 2014 n. 18076). Questa lettura più recente della Cassazione ha trovato la piena conferma delle Sezioni Unite (v. Cass. Civ., Sez. Un., sentenza 29 settembre 2014 n. 20448, punto n. 6.1.2). Ne consegue che la valutazione delle circostanze che giustificano la ricorrenza o il permanere dell’obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni, conviventi o meno ch’essi siano con i genitori o con uno di essi, va effettuata «in guisa da escludere che la tutela della prole, sul piano giuridico, possa essere protratta oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, al di là dei quali si risolverebbe, com’è stato evidenziato in dottrina, in “forme di vero e proprio parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani”» (v. Cass. n. 12477/2004, n. 4108/1993)”.

Il tribunale milanese cerca poi di individuare il limite di età oltre il quale il figlio non ha più diritto al mantenimento e afferma che “ritenuto che, in linea con le statistiche ufficiali, nazionali ed europee, oltre la soglia dei 34 anni, lo stato di non occupazione del figlio maggiorenne non possa più essere considerato quale elemento ai fini del mantenimento, dovendosi ritenere che, da quel momento in poi, il figlio stesso possa, semmai, avanzare le pretese riconosciute all’adulto (v. regime degli alimenti)”.

Pertanto, d’ora in poi tutti i giovani adulti son avvisati!

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