Luca Gos

Avvocato in Udine

Divorzio – assegno di mantenimento – contrazione disponibilità familiari

L’art 5 L. 898/78 prevede che il Tribunale disponga l’obbligo per un coniuge di somministrare a favore dell’altro un assegno quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati al mantenimento del pregresso tenore di vita o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.

Ma il giudice deve sempre garantire lo stesso tenore di vita al coniuge “debole” oppure tale principio può subire dei temperamenti?

Come precisato tanto dalla giurisprudenza di legittimità quanto quella di merito si tratta di un obbiettivo tendenziale perseguibile nei limiti consentiti dalle condizioni economiche del coniuge obbligato e compatibilmente con la normale contrazione delle disponibilità familiari conseguenti alla separazione ed alla cessazione del matrimonio.

La stessa Cassazione con la sentenza n. 17199 del 2013 stabilì che la separazione impoverisca i membri della famiglia, non solo affettivamente ma soprattutto economicamente …. [in quanto] determina un impatto sulla macroeconomia domestica familiare con l’effetto che un diverso declinarsi delle due vite da single in due microeconomie personali non potrà consentire tutte quelle sinergie di risparmi prima possibili.

 Pertanto spetterà al giudice nel caso concreto valutare le condizioni economiche del coniuge obbligato e se del caso anche negare l’assegno all’altro coniuge quando questi ha dei mezzi economici propri anche se non sufficienti a garantire lo stesso tenore di vita che aveva in costanza di matrimonio.

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