Luca Gos

Avvocato in Udine

MULTA PER INFRAZIONE STRADALE – CARTELLA ESATTORIALE – PRESCRIZIONE QUINQUENNALE

Ai proventi delle sanzioni amministrative non si applicano le regole per la riscossione delle imposte e,
pertanto, non vige il termine decadenziale ex art 1.7 D.P.R. 602/73, ma quello di prescrizione di cinque anni dall’infrazione.

Ai sensi dell’art 209 CdS “la prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice è regolata dall’art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689” il quale prevede la riscossione nel termine (prescrizionale) di cinque anni.

Pertanto Equitalia dovrà provvedere a riscuotere la cartella esattoriale entro il quinquennio dall’infrazione, non valendo le norme dettate dal D.P.R 602/73 in materia di riscossione delle imposte dirette sui redditi che fissano un termine di decadenza per l’iscrizione a ruolo dei crediti tributari.
In caso contrario (ovvero notifica della sanzione trascorsi cinque anni) la cartella potrà essere impugnata al Giudice di pace per essere annullata.

Giudice di Pace di Barletta, sentenza n. 127/2016.

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