Luca Gos

Avvocato in Udine

Esecuzione forzata – Precetto – Modifica dell’art. 480 c.p.c. ex art. 13 D.L. 83/15

Il secondo comma dell’art. 480 c.p.c., a decorrere dal 27 giugno 2015, così recita “Il precetto deve contenere a pena di nullità l’indicazione delle parti, della data di notificazione del titolo esecutivo, se questa è fatta separatamente, o la trascrizione integrale del titolo stesso, quando è richiesta dalla legge. In quest’ultimo caso l’ufficiale giudiziario, prima della relazione di notificazione, deve certificare di aver riscontrato che la trascrizione corrisponde esattamente al titolo originale. Il precetto deve altresì contenere l’avvertimento che il debitore può, con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore.”

Il secondo periodo del comma appena citato è stato inserito dall’art. 13, comma 1, lett. a), D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132.

La nuova disposizione prevede che l’atto di precetto deve contenere altresì l’avvertimento che il debitore ha la possibilità di rimediare alla situazione di sovraindebitamento, in cui si trova, attraverso la stipula di un accordo di composizione della crisi o proponendo ai creditori un piano del consumatore, avvalendosi di un organismo di composizione della crisi o di professionista nominato dal giudice.

La densità di termini tecnici nella nuova disposizione in esame rappresenta la concretizzazione di un istituto a lungo rimasto lettera morta, ossia quello della composizione della crisi da sovra indebitamento, disciplinato dalla L. 27.1.2012, n. 3, a cui si rinvia. Il gap temporale tra la previsione dell’istituto e l’attuazione dello stesso deriva semplicemente dal fatto che solo a inizio 2015 è stato emanato il regolamento attuativo che ha consentito la costituzione dei citati organismi. Si ricordi che prima il ruolo dell’organismo poteva essere assolto da un professionista aventi i requisiti di cui all’art. 28 l. fall. (Sul tema v. Locatelli, Insolvenza e composizione negoziale della crisi da sovraindebitamento avanti agli organismi appositamente deputati, in Marinaro (a cura di), La giustizia sostenibile, VIII, Roma, 2015, 65-91).

Qui non si vuole analizzare le modalità di avvio e la procedura, che può  eventualmente azionare il debitore, per la composizione della crisi da sovraindebitamento, che, in ogni caso, si trovano dettagliatamente descritti negli articoli della L. 27.1.2012, n. 3, ma sembra più interessante trattare una questione giuridica sostanziale sorta in seguito all’introduzione normativa.

Ci si chiede, infatti, se l’inserimento nell’atto di precetto dell’avvertimento ulteriore sia previsto a pena di nullità o meno.

Sul punto già si ravvisano degli orientamenti contrastanti.

Il Tribunale di Milano, sezione esecuzioni mobiliari, con provvedimento del 23.12.15 afferma che la mancanza dell’avvertimento comporta la nullità dell’atto di precetto. Il giudice milanese fonda presumibilmente la propria decisione interpretando l’avverbio “altresì” come richiamo integrale al primo periodo del secondo comma, che prevede la sanzione della nullità dell’atto in caso di mancanza di uno degli elementi indicati.

In direzione totalmente opposta si pone il Tribunale di Frosinone, che, con provvedimento dd. 28.01.16, ha escluso che la mancanza dell’avvertimento possa comportare la nullità dell’atto di precetto (così il Tribunale di Gorizia in udienza), aderendo all’interpretazione fornita da parte della dottrina (Finocchiaro).

Parte della dottrina ritiene, infatti, che la mancata indicazione dell’avvertimento, non essendo prescritta espressamente a pena di nullità, né essendo un elemento indispensabile al raggiungimento dello scopo, non costituisce , di per sé, causa di nullità del precetto, ma può consentire al debitore di far dichiarare l’inefficacia del pignoramento già eseguito nel caso in cui egli proponga successivamente domanda di ammissione alla procedura ex L. 3/12.

Posto che la questione riveste una rilevante importanza pratica, ci si auspica un intervento chiarificatore delle Sezioni Unite.

Visit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On Linkedin