Luca Gos

Avvocato in Udine

Procedure semplificate di separazione e divorzio – accordo divorzile – ufficiale di stato civile- mancata presenza fisica di uno dei due coniugi

L’art. 12 d.l. 132/2014 prevede la possibilità per i coniugi di separarsi e di divorziare (oltre a modificare le condizioni di separazione o di divorzio) direttamente davanti al Sindaco, ovvero al delegato Ufficiale di Stato Civile, affinché, con una mera dichiarazione da ripetersi in due incontri, le parti possono ottenere l’annotazione/trascrizione della separazione, dello scioglimento del matrimonio o dell’annullamento degli effetti civili del matrimonio o delle relative modifiche.

Ma cosa accade se uno dei due coniugi non si presenta personalmente davanti all’ufficiale di stato civile ma rappresentato da procuratore speciale?La norma sembrerebbe chiara sul punto prevedendo la presenza fisica dei coniugi…

Sulla questione si è pronunciato il Tribunale di Milano il quale da un lato evidenzia come l’art. 111, 2° co. C.c. preveda il c.d. “matrimonio per procura” ove – nel caso in cui uno dei nubendi risieda all’estero – la formazione dell’unione matrimoniale è ammissibile anche a mezzo di procuratore speciale e dall’altra sottolinea come la procedura per la disgregazione del vincolo è ammessa per rappresentanza dall’art. 4, legge n. 898 del 1970 laddove al 7° comma richiede la presenza delle parti “salvo gravi e comprovati motivi”, non precludendo con ciò la rappresentanza a mezzo di procuratore speciale.
I giudici meneghini proseguono nel loro ragionamento ponendo l’accento sulla ratio della normativa, la cui finalità è quella di “garantire procedure alternative al servizio pubblico Giustizia, istituendo delle misure semplificate tese ad incrementare il tasso di degiurisdizionalizzazione”. Logico corollario è la necessità che “le procedure ‘altre’ devono munire gli utenti del servizio delle stesse possibilità di agire che verrebbero loro riconosciute mediante il modulo giusisdizionalizzato; altrimenti (…) si assisterebbe a un percorso alternativo diverso e di qualità inferiore” con l’effetto di disincentivare il ricorso alle procedure semplificate piuttosto che favorirlo

Sulla scorta di ciò il Tribunale ha coniato un principio che fungerà da “apri-pista” in tutti i Comuni italiani per cui i coniugi possono avvalersi della rappresentanza di un procuratore speciale per svolgere tutte le azioni previste dall’art. 12 del d.l. 132 del 2014.

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