Luca Gos

Avvocato in Udine

Codice Giustizia Sportiva – Responsabilità Oggettiva

La responsabilità oggettiva mutuata dal diritto civile, si erge a scudo delle Istituzioni sportive, ma al contempo è invisa alle società sportive che ne chiedono una revisione.

Ma vediamo nel dettaglio il Codice di Giustizia Sportiva che cosa prescrive:

Art. 4
Responsabilità delle società
1. ……
2. Le società rispondono oggettivamente, ai fini disciplinari, dell’operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all’art. 1 bis, comma 5.
3. Le società rispondono oggettivamente anche dell’operato e del comportamento delle persone comunque addette a servizi della società e dei propri sostenitori, sia sul proprio campo, intendendosi per tale anche l’eventuale campo neutro, sia su quello delle società ospitanti, fatti salvi i doveri di queste ultime.
4. …………………………..
5. …………………………
6. Le società rispondono della presenza di sostanze proibite dalle norme antidoping in luoghi o locali nella propria disponibilità, a titolo di possesso come definito e disciplinato dalla normativa
antidoping del Coni, trovando applicazione le sanzioni di cui alle lettere a), b), c), g) dell’art. 18, comma 1.

Come si può facilmente intuire, si tratta di una responsabilità senza colpevolezza imputata per fatto altrui, ed opera anche nell’ipotesi in cui dall’illecito commesso dal tesserato, derivi uno svantaggio in capo alla società di appartenenza dell’incolpato.

L’art. 4 prevede, pertanto, un vero e proprio trasferimento, in capo alla società di calcio, della responsabilità soggettiva di tutte le persone che, a vario titolo, agiscono nell’interesse della medesima società, o comunque svolgono attività rilevante per l’ordinamento sportivo

Per quanto riguarda le condotte dei singoli che possono dar luogo a responsabilità oggettiva troviamo, tra le tante, la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità ex art 1 bis, c. 1 C.G.S, dichiarazioni lesive rilasciate da un tesserato, divieto di scommesse, illecito sportivo, violazioni in materia di tesseramento, fatti violenti dei sostenitori.

Infine, per quanto riguarda il regime sanzionatorio lo stesso è commisurato alla natura e alla gravità dei fatti posti in essere dai vari soggetti ed articolato attraverso sanzioni di natura meramente economica, quali l’ammenda, ovvero a provvedimenti particolarmente gravosi, quali la penalizzazione (o addirittura la retrocessione in classifica) o ancora alla squalifica del campo ed allo svolgimento della partita a porte chiuse ex artt. 17 e 18 C.G.S.
Sono previste anche esimenti e attenuanti (ex art. 13) al fine di calibrare la sanzione in base al caso concreto

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